Cassazione Penale, Ordinanza n. 10249/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza del 17 settembre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. La Corte non entra nel merito delle censure contro il provvedimento impugnato, perché rileva un vizio preliminare e assorbente: l'impugnazione è stata presentata senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla disciplina vigente per il ricorso per cassazione. Per tale ragione il ricorso viene dichiarato inammissibile, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103/2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente nei casi disciplinati dalla norma, dovendo rispettare la rappresentanza tecnica richiesta dalla legge.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma ha introdotto la regola della necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti di legittimazione tecnica previsti dal codice di rito: la proposizione personale dell'impugnazione, quando non consentita, determina l'inammissibilità.
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito è causa autonoma di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione del vizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →