Cassazione Civile, Ordinanza n. 37184/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti della ditta individuale del ricorrente, l'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento con metodo analitico-induttivo, ritenendo antieconomica la gestione dell'attività sulla base di margini di ricarico considerati notevolmente inferiori a quelli del settore, e aveva recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEF per l'anno 2007, oltre sanzioni e accessori. L'impugnazione del contribuente era stata respinta in primo e secondo grado. In cassazione il ricorso era stato proposto con tre motivi, ma, in corso di lite, il ricorrente ha documentato di avere presentato tempestiva istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con prova del versamento dovuto; l'Agenzia non ha provato né allegato un diniego della definizione e nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il termine previsto. La questione decisa dalla Corte non riguarda quindi il merito dei motivi di ricorso, bensì l'effetto estintivo della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per legge il giudizio di cassazione per effetto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del comma 13 della norma richiamata. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendolo non applicabile ai casi di estinzione del giudizio per definizione condonistica, essendo misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
definizione agevolata della controversia; perfezionamento della fattispecie estintiva del processo
La tempestiva istanza di definizione, corredata dal pagamento dovuto e non seguita da diniego dell'Ufficio né da istanza di trattazione entro il termine stabilito, determina l'estinzione di diritto del processo e la cessazione della materia del contendere.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
conversione del d.l. n. 119 del 2018
Norma richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate
Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva e rituale dell'istanza di definizione agevolata di una lite tributaria, quando accompagnata dal pagamento previsto e non seguita da diniego dell'amministrazione né da istanza di trattazione, produce l'estinzione del giudizio per legge.
- Quando il processo si estingue per perfezionamento della definizione agevolata, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via estensiva o analogica ai casi di estinzione del giudizio per definizione condonistica, poiché la misura opera solo nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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