Cassazione Penale, Sentenza n. 19607/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Teresa Lettieri ha impugnato l'ordinanza che, su richiesta del pubblico ministero, aveva sospeso inaudita altera parte l'efficacia dell'ordinanza del 29/10/2025 con la quale il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili. Il motivo dedotto è violazione di legge per omessa instaurazione del contraddittorio sull'istanza di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p. sia un atto assunto senza formalità e non soggetto ad impugnazione. La Corte ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e ha escluso la possibilità di estenderne l'impugnabilità. Ha inoltre osservato che non è possibile configurare la ricorribilità in Cassazione del provvedimento per la sua incidenza sulla libertà personale quando questa è già limitata da una condanna irrevocabile. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi di questo comma è assunto senza formalità e, perciò, non è suscettibile di impugnazione in Cassazione secondo la giurisprudenza richiamata.
Norma invocata come base per il riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze irrevocabili.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; qui applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione
Principio di carattere interpretativo secondo il quale non è possibile estendere per analogia le impugnazioni previste per altri provvedimenti a un provvedimento che la legge non contempla come impugnabile.
Massime di principio
- La sospensione adottata ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p. è normalmente un atto privo di formalità e non impugnabile: contestazioni su tale provvedimento non trovano luogo in Cassazione mediante ricorso diretto.
- L'assenza di contraddittorio rispetto a una sospensione inaudita altera parte, pur potendo essere criticata sul piano sostanziale o di legittimità, richiede percorsi processuali diversi dalla Cassazione quando la legge non prevede l'impugnabilità del provvedimento; occorre valutare rimedi incidentali o impugnazioni dell'atto definitivo o di atti suscettibili di impugnazione.
- Quando la contestazione è fondata sulla presunta lesione della libertà personale, va considerato che la Cassazione può non ammettere il ricorso se la libertà è già limitata da una condanna irrevocabile; in tali casi è necessario individuare strumenti specifici idonei a tutelare diritti fondamentali (es. istanze di revoca/variazione in sede esecutiva o rimedi costituzionali, se applicabili).
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare l'ammissibilità formale e la rilevanza del mezzo impugnatorio: la proposizione di ricorsi inammissibili comporta rischio di condanna alle spese e di sanzioni (ammenda).
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