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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06307/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di Certo Tomasina per: 1) concorso nel delitto di cui all'art. 391-ter, comma 3, c.p. (uso/ricenzione illecita di apparecchio di comunicazione da parte del detenuto) in concorso con il coniuge detenuto La Rosa Antonio; 2) concorso in estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. Il Procuratore ha censurato la decisione per vizi di motivazione e errata applicazione di legge, sostenendo che la consistente e ripetuta ricezione di telefonate e alcune conversazioni indicano un concorso morale della Certo nel reato del detenuto e che il compendio intercettivo dimostrerebbe la partecipazione dell'indagata all'estorsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo all'art. 391-ter, ritenendo che, sebbene il terzo comma incrimini direttamente il detenuto (reato proprio "esclusivo"), il destinatario delle comunicazioni può integrare concorso morale qualora la sua condotta abbia concretamente contribuito a determinare o rafforzare il proposito criminoso del detenuto o abbia agevolato la commissione/prosecuzione dell'illecito. L'ordinanza del riesame è stata ritenuta contraddittoria e priva di adeguata analisi del contenuto, della continuità e dell'effetto delle conversazioni; perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 391-ter e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame. Il secondo motivo (riguardante l'estorsione, art. 629 c.p.) è stato dichiarato generico e manifestamente infondato: la valutazione del Tribunale del riesame circa la insufficienza degli indizi in relazione alla partecipazione della Certo all'estorsione è stata ritenuta non affetta da illogicità tale da giustificare l'intervento di legittimità; quella parte dell'ordinanza non è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen.

    comma 1, comma 2, comma 3

    Il primo comma punisce chi procura, introduce o consente l'uso di apparecchi di comunicazione in carcere; il terzo comma punisce il solo detenuto che riceve o utilizza l'apparecchio (reato proprio "esclusivo"). Tuttavia la giurisprudenza e la Corte riconoscono che l'extraneus può concorrere moralmente nel reato proprio esclusivo se il suo comportamento esteriore è causalmente efficiente nel determinare o rafforzare il proposito criminoso del detenuto o nell'agevolarne l'uso continuato.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: il concorrente commette un contributo esteriore idoneo ad aumentare la possibilità di realizzazione del reato (rafforzamento del proposito, istigazione, agevolazione). Qui è il parametro per valutare se la condotta della destinataria delle telefonate costituisca concorso morale.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto che, quanto alla contestazione per estorsione, il Tribunale del riesame abbia valutato in maniera non illogica l'insufficienza degli indizi relativi alla partecipazione dell'indagata.

  • d.l. 21/10/2020 n. 130, conv. L. 18/12/2020 n. 173

    Atto di riforma che ha introdotto l'art. 391-ter: la ratio normativa è contrastare l'uso illecito di dispositivi di comunicazione in carcere per evitare che il detenuto prosegua l'attività criminosa e assicurarne l'effettività della detenzione.

  • art. 391-bis cod. pen.

    terzo comma citato in motivazione

    Richiamato nel dibattito interpretativo: la riforma normativa ha differenziato ipotesi di reato a mano propria e quelle con concorso eventuale; il riferimento serve a spiegare l'intento del legislatore nel delimitare la punibilità del solo soggetto qualificato in alcune ipotesi.

Massime di principio

  • Un reato proprio "esclusivo" attribuito al detenuto (es. art. 391-ter, comma 3) non esclude a priori che un soggetto esterno possa concorrere moralmente: occorre verificare se la sua condotta abbia effettivamente contribuito a determinare o rafforzare il proposito del detenuto o abbia agevolato la commissione o la prosecuzione dell'illecito.
  • La mera ricezione di telefonate non è automaticamente punibile: serve un apporto esteriore apprezzabile (ripetizione continua delle comunicazioni, contenuto delle conversazioni, iniziativa/esortazione a comunicare, coordinamento o istruzioni) che sia causalmente efficiente rispetto all'uso illecito del cellulare.
  • Il giudice deve motivare in modo organico e coerente: non è ammissibile definire la condotta "meramente passiva" senza analizzare la frequenza, il contenuto e l'effetto delle comunicazioni; la valutazione parcellizzata o contraddittoria dei dati intercettivi può rendere la decisione annullabile.
  • Nelle contestazioni di partecipazione a estorsioni occorrono elementi probatori chiari circa la presenza, la ricezione del denaro o la diretta partecipazione: indizi vaghi o equivoci sulle espressioni codificate (es. "arancini") richiedono una valutazione complessiva e non automatica.
  • I profili interpretativi dei "fatti comunicativi" rientrano in larga misura nel merito e sono sindacabili in Cassazione solo se basati su criteri manifestamente illogici o contraddittori; quindi molte valutazioni sulla portata delle conversazioni restano di competenza del giudice di merito salvo evidente vizio logico.

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