Cassazione Civile, Ordinanza n. 30087/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in dipendenza di un avviso di liquidazione per imposta di registro su sentenza civile. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello del contribuente e aveva condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese dei due gradi di merito, liquidandole però in misura complessiva di 300 euro. Il ricorrente ha impugnato la sentenza limitatamente al capo sulle spese, deducendo: (1) violazione degli artt. 91 c.p.c., 2 e 4 del D.M. n. 55/2014 e 75 disp. att. c.p.c., per avere il giudice liquidato compensi inferiori ai minimi parametrali senza considerare le note spese depositate; (2) in subordine, violazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per avere comunque riconosciuto compensi inferiori ai valori minimi dei parametri tabellari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel regime successivo al D.M. n. 55/2014, i parametri tabellari costituiscono criteri di orientamento e che il giudice, quando si discosti sensibilmente dai valori medi o quando vi sia una nota spese specifica, deve dare conto dei criteri seguiti e delle ragioni della riduzione. Nel caso concreto, la liquidazione di 300 euro complessivi per entrambi i gradi è stata considerata notevolmente inferiore sia alle note spese prodotte sia ai parametri minimi applicabili per ciascun grado. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle spese giudiziali, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La condanna alle spese segue la soccombenza, ma la relativa liquidazione deve rispettare i criteri normativi e i limiti derivanti dalla nota spese quando depositata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge nella liquidazione delle spese.
art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
I parametri per la liquidazione del compenso professionale costituiscono criterio di orientamento e misura standard della prestazione.
art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
La liquidazione deve avvenire secondo i parametri ministeriali; lo scostamento apprezzabile richiede adeguata giustificazione.
La nota spese depositata dalla parte vittoriosa vincola il giudice nella liquidazione e, se specifica, impone di giustificare riduzioni o esclusioni delle voci richieste.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione investito anche delle spese del grado precedente applica la disciplina vigente al momento della sentenza di appello.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la nota spese delimita la richiesta di rimborso.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato solo per la trattazione da remoto dell'adunanza camerale.
Conversione del decreto-legge richiamato per la modalità di celebrazione dell'adunanza.
Ha modificato l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, ma ciò non rende irrilevante la nota spese già depositata se la richiesta non è stata modificata.
Massime di principio
- In materia di liquidazione delle spese processuali, i parametri del D.M. n. 55/2014 non sono minimi inderogabili in senso assoluto, ma costituiscono il riferimento ordinario; uno scostamento apprezzabile rispetto ai valori medi o una liquidazione significativamente inferiore richiede una motivazione idonea.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese analitica, il giudice non può liquidare somme inferiori senza spiegare le ragioni della riduzione rispetto alle singole voci richieste.
- La nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. delimita l'oggetto della domanda di rimborso: il giudice non può discostarsene in peius senza adeguata giustificazione e, in linea con l'art. 112 c.p.c., non può oltrepassare i limiti della richiesta.
- In caso di riforma in appello di una decisione che aveva definito il primo grado, la liquidazione delle spese dei gradi coperti dalla statuizione deve avvenire secondo la disciplina vigente al momento della decisione di appello, se la prestazione professionale non si era ancora esaurita.
- Se la nota spese non è stata depositata, è sufficiente una liquidazione complessiva delle voci principali; se invece è stata specificamente depositata, la liquidazione deve confrontarsi analiticamente con essa.
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