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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30660/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente delle somme ritenute profitto di una presunta truffa aggravata ai danni di un ente erogatore e del successivo autoriciclaggio. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il vincolo sulle somme riferibili a due indagati; il tribunale aveva inizialmente annullato il provvedimento per difetto di fumus quanto alla truffa, ma la Corte di cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva annullato quell'ordinanza indicando i profili da riesaminare sia sul reato-presupposto sia sull'autoriciclaggio. In sede di rinvio il tribunale ha confermato il sequestro. La destinataria della misura ha quindi ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e motivazione apparente sul fumus della truffa aggravata, sostenendo che non fosse stata individuata alcuna specifica condotta omissiva decettiva, né un obbligo giuridico di comunicazione verso l'ente, né il nesso causale tra omissione e induzione in errore, e che mancasse la valutazione ex ante dell'idoneità decettiva, oltre alla dedotta violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; 2) violazione di legge sul fumus dell'autoriciclaggio, contestando sia la configurabilità del reato presupposto sia il nesso causale tra il presunto reato presupposto e le operazioni di investimento/acquisto/trasferimento indicate nel sequestro, anche per la distanza temporale e per l'omessa verifica della provenienza delle somme; 3) violazione di legge sul periculum in mora, assumendo che il tribunale non avesse indicato elementi concreti di pericolo di dispersione né valutato la consistenza patrimoniale degli indagati e delle società, né il tempo trascorso e la tracciabilità delle operazioni; 4) illegittimità della condanna alle spese processuali in mancanza di manifesta infondatezza del ricorso; 5) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. Il Procuratore europeo delegato ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza della motivazione del tribunale sul fumus della truffa e dell'autoriciclaggio e sul periculum.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza preliminare di sospensione dell'esecuzione perché proposta richiamando una norma inconferente alle misure cautelari reali. Nel merito ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure formalmente qualificate come violazione di legge miravano in realtà a contestare la motivazione del provvedimento genetico e di quello emesso in rinvio, ma nel giudizio di legittimità sul sequestro preventivo sono deducibili solo violazioni di legge, non il vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto che il tribunale avesse dato una motivazione non apparente e coerente con i principi fissati dalla precedente sentenza rescindente sia sul fumus dei reati sia sul periculum in mora. Ha inoltre reputato infondata e priva di base normativa la doglianza sulle spese processuali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la sospensione dell'esecuzione, ma la Corte ne esclude l'applicabilità al caso perché riferito alle misure cautelari personali e non al sequestro preventivo.

  • art. 640-bis c.p.

    Norma evocata come reato presupposto della contestazione provvisoria; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, ritenendo inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione la motivazione del tribunale.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Norma evocata come secondo reato oggetto di contestazione provvisoria e quale base del sequestro finalizzato alla confisca; anche su questo profilo le doglianze sono dichiarate inammissibili perché dirette contro la motivazione.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    È richiamato dalla Corte per affermare che, nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, sono deducibili solo violazioni di legge e non vizi della motivazione, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 627 c.p.p.

    La ricorrente invoca la norma per lamentare la violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente; la Corte ritiene però che il tribunale si sia attenuto alle indicazioni del giudice di legittimità.

  • art. 311 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente sul tema delle spese processuali; la Corte ne esclude il fondamento della tesi sostenuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamato anche nella parte in fatto quale reato presupposto del sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Richiamato anche nella parte in fatto quale ulteriore reato oggetto di contestazione provvisoria e collegato al sequestro finalizzato alla confisca.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento di sequestro preventivo sono deducibili soltanto violazioni di legge; le doglianze che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in sostanza a contestare la ricostruzione fattuale o la motivazione del giudice di merito sono inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma la censura di violazione dell'art. 627 c.p.p. non è fondata se il provvedimento impugnato abbia effettivamente riesaminato i punti indicati dalla Corte e li abbia motivati in modo coerente.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il controllo di legittimità sul fumus e sul periculum non consente una nuova valutazione del compendio indiziario, quando il tribunale abbia dato conto in modo non apparente e logicamente coerente degli elementi da cui desume i presupposti della misura.
  • Le questioni sulla disciplina delle spese processuali devono poggiare su un preciso fondamento normativo; non è ammissibile elaborare un principio di diritto privo di base legislativa per sostenere l'illegittimità della condanna alle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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