Cassazione Penale, Sentenza n. 36533/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6/11/2023 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 28/12/2001 e aveva rigettato l'istanza difensiva di riconoscimento dell'indulto. La revoca era stata motivata dalla commissione, nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n.241/2006, di un reato per il quale D'Abundo era stato condannato con sentenza dell'8/3/2012; il giudice dell'esecuzione aveva inoltre ritenuto l'istanza di indulto infondata sostenendo che, se concessa, sarebbe dovuta essere revocata in base all'art.1 della legge sull'indulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione. Ha rilevato che l'art.1, comma 3, legge 31 luglio 2006 n.241 prevede la revoca automatica dell'indulto solo se, entro cinque anni dall'entrata in vigore, chi ne ha usufruito commetta un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non risultava se la sentenza dell'8/3/2012 avesse inflitto una pena detentiva pari o superiore a due anni; pertanto mancava una valutazione decisiva e controversa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte relativa al rigetto dell'istanza di applicazione dell'indulto e ha rinviato la questione al giudice dell'esecuzione per nuovo esame, chiedendo che il giudice si pronunci nuovamente e fornisca motivazione congrua.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto), art. 1, comma 3
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. La Corte ha posto l'accento sulla necessità che il giudice accerti e motivi l'esistenza di tale soglia di pena.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme richiamate nel ricorso per delimitare i motivi di impugnazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione denunciato ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- L'indulto è revocato automaticamente solo se la condanna successiva, commessa entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge che concede l'indulto, riguarda un delitto non colposo e comporta pena detentiva non inferiore a due anni.
- Quando il giudice dell'esecuzione nega o revoca benefici (sospensione condizionale o indulto) a seguito di una condanna successiva, deve espressamente accertare e motivare se la pena inflitta per tale condanna raggiunge la soglia prevista dalla norma sull'indulto.
- La mancanza di una chiara indicazione sulla entità della pena inflitta per la condanna successiva costituisce vizio di motivazione e può giustificare l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio.
- In sede di rinvio il giudice dell'esecuzione è libero di confermare o riformare la decisione, ma è vincolato al rispetto della legge e all'obbligo di motivazione congrua e specifica rispetto alla soglia di pena rilevante.
- In casi simili la difesa deve documentare e sottolineare la misura effettiva della pena della condanna sopravvenuta (se inferiore a due anni) per opporsi efficacemente alla revoca automatica dell'indulto.
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