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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22273/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la condanna per plurimi reati di bancarotta fraudolenta commessi quale amministratore della ITEM s.r.l., poi fallita. I capi contestati comprendevano bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 L. fall.) e bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, nn. 1 e 2 L. fall.), in particolare per occultamento della perdita del capitale e per aver cagionato il fallimento con una serie di operazioni dolose (prosecuzione dell'attività nonostante il dissesto, omissione di pagamenti tributari e contributivi). Il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: omissione di pronuncia sulla recidiva infraquinquennale e genericità del capo; errata valutazione probatoria (contrasto con dichiarazioni del curatore, rilevanza della collaborazione e assenza di vantaggio economico); falsa applicazione di legge e contestazione dei dati contabili relativi all'azzeramento del capitale e all'incremento del passivo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la corte territoriale ha spiegato che l'eventuale esclusione della recidiva non incide sul trattamento sanzionatorio perché le circostanze aggravanti riconosciute (pluralità di fatti e danno particolarmente grave) precludono la prevalenza delle attenuanti generiche; quanto alla presunta genericità del capo, la descrizione fattuale era ritenuta sufficientemente dettagliata. Sul secondo motivo molte parti sono state dichiarate inammissibili per carenza di autosufficienza (documenti non prodotti) e per genericità: la corte d'appello aveva motivato ampiamente l'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale a causa di gravi irregolarità contabili, confusione con altra società riconducibile al medesimo imputato e valutazioni di magazzino risultate infondate. L'esistenza del dolo specifico è stata ritenuta desumibile da una serie di indicatori (relazioni opache tra società, mancata tenuta delle scritture, elementi che hanno consentito di occultare perdite e proseguire l'attività). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile (alcuni aspetti riguardavano fatti esclusi dalla corte territoriale; altri sono genericamente riproposti senza prova documentale). Conclusione: ricorso rigettato; ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2

    Norma richiamata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale: riguarda irregolarità e falsità nella tenuta delle scritture contabili e dei bilanci, idonee a impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale.

  • Legge fallimentare - art. 223, comma 2, n. 1

    Prevede la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria per condotte che occultano la perdita del capitale e concorrono a cagionare il dissesto societario.

  • Legge fallimentare - art. 223, comma 2, n. 2

    Prevede la responsabilità penale per chi cagiona il fallimento mediante compimento di operazioni dolose, quali la prosecuzione dell'attività in stato di dissesto e omissioni sistematiche di pagamenti.

  • Codice civile - art. 2482-ter

    Norma richiamata in relazione al divieto di continuare l'impresa quando ricorrono condizioni di insolvenza; la prosecuzione dell'attività in violazione di tale disposizione può integrare il quadro di operazioni dolose aggravanti la posizione debitoria.

Massime di principio

  • La mancata produzione in cassazione di documenti decisivi rende il motivo non autosufficiente e può determinare l'inammissibilità della censura: chi impugna deve allegare e produrre gli elementi probatori nuovi o decisivi.
  • La valutazione del giudice di merito sulle scritture contabili e sulla ricostruzione patrimoniale è largamente insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata: la Corte di cassazione non rivede valutazioni di fatto se fondate e coerenti.
  • La carenza o l'irregolarità della contabilità, la confusione tra società riconducibili allo stesso soggetto e la presenza di 'indicatori opachi' possono essere utilizzati per desumere il dolo specifico anche in assenza di prova di un diretto vantaggio economico personale.
  • Il riconoscimento di circostanze aggravanti multiple può annullare l'effetto favorevole di attenuanti generiche o dell'eventuale esclusione della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio concreto.
  • Contestazioni generiche che si limitano a ribadire dati contabili senza correlare criticamente le argomentazioni al contenuto della sentenza impugnata sono, di regola, inammissibili o destinate al rigetto.
  • Quando la corte d'appello motiva puntualmente che, benché vi sia stata collaborazione, permangono gravi lacune o irregolarità documentali, la collaborazione può risultare insufficiente a escludere responsabilità penale per bancarotta fraudolenta.

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