Cassazione Penale, Ordinanza n. 21326/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso articolava tre censure: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 c.p.p., sostenendo che, dopo l'assoluzione dal capo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione avesse valorizzato in modo novativo l'inattendibilità di voci contabili non contestate, mutate rispetto al capo di imputazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo, assumendo che il venir meno del capo patrimoniale dovesse riflettersi anche sul dolo della bancarotta documentale; 3) analoga censura riferita all'art. 217 l.fall. e deduzione di vizio motivazionale sul diniego di rinnovazione dell'istruttoria, prospettando una lettura dei fatti orientata verso una fattispecie meno grave e contestando la valutazione del disordine contabile e delle sue conseguenze sulla ricostruzione delle vicende patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che l'imputato non contestava la materialità dei fatti e che la sentenza di merito aveva comunque descritto specifiche omissioni e incompletezze contabili, nonché correttamente motivato sul dolo generico della bancarotta documentale. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo fuori dei casi consentiti e comunque generico, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte esclude la sua violazione perché la motivazione non introduce un fatto nuovo, ma si mantiene entro i confini della contestazione di falsificazione contabile e inattendibilità delle scritture.
Richiamato dalla difesa per sostenere una diversa qualificazione dei fatti verso la bancarotta semplice; la Corte ritiene la censura generica e non idonea a scalfire la ricostruzione di bancarotta fraudolenta documentale.
art. 15743 del 18/01/2023, Gualandri
Precedente citato a sostegno del principio che, in tema di parziale omissione del dovere annotativo, è sufficiente il dolo generico.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza non è violato quando la decisione di merito valorizza specifiche irregolarità contabili già ricomprese nella contestazione originaria, anche se la motivazione approfondisce profili di inattendibilità ulteriori rispetto a quelli richiamati per relationem, purché non muti il fatto storico contestato.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento soggettivo può integrare il dolo generico; non occorre dimostrare un fine ulteriore, essendo sufficiente la consapevole alterazione, omissione o incompletezza delle scritture idonea a rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o in deduzioni generiche, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del travisamento o dell'erronea qualificazione dei fatti non può fondare l'accoglimento se non si specifica in modo puntuale quale parte della motivazione sarebbe incompatibile con il contenuto degli atti o con l'assetto del capo di imputazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21302/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21306/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21307/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21309/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21310/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_penale · 10 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21312/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →