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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15615/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per plurime imputazioni, ricondotte dal testo a violazioni in materia fallimentare, previdenziale e tributaria, unificate dalla continuazione. Con il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: lamentava il mancato adempimento dell'obbligo di motivazione in ordine alla verifica prevista dall'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato perché non ricorressero cause di proscioglimento o di non punibilità immediatamente rilevabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché non indicava elementi acquisiti agli atti che fossero stati trascurati o mal valutati, ed ha comunque reputato la censura manifestamente infondata. Secondo la Corte, nel patteggiamento il giudice può limitarsi a dare atto, anche implicitamente, della verifica negativa circa la sussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi idonei a rendere evidente una causa di non punibilità. Nel caso concreto tale evidenza non era stata prospettata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice opera un controllo limitato e coerente con la rinuncia alla contestazione della prova e della qualificazione giuridica dei fatti.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice, anche nel patteggiamento, deve verificare se emergano cause di proscioglimento evidenti; una motivazione specifica è necessaria solo quando dagli atti o dalle deduzioni risultino concreti elementi in tal senso.

  • art. 448 c.p.p.

    È richiamato indirettamente dal riferimento al controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento; la Corte ribadisce che il sindacato è limitato al vizio di motivazione nei casi di evidenza delle cause di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice sulla sussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere motivato in forma sintetica o anche implicita, purché dagli atti non emergano elementi concreti di evidenza della non punibilità.
  • La censura in cassazione contro la mancata o insufficiente motivazione sul punto dell'art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se il ricorrente indica specifici elementi di fatto o di diritto acquisiti al processo che sarebbero stati trascurati o mal valutati.
  • Quando il ricorso non segnala alcun elemento idoneo a rendere evidente una causa di proscioglimento, la doglianza è priva di specificità e può essere dichiarata inammissibile.
  • Nel patteggiamento, la rinuncia alla contestazione della prova e della qualificazione giuridica dei fatti riduce l'ampiezza della motivazione richiesta al giudice sulla verifica ex art. 129 c.p.p. a un controllo compatibile con la natura speciale del rito.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniBancarotta fraudolentaOmessa dichiarazioneOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati fallimentariReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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