Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1260/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proposero ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla valutazione della responsabilità penale per concorso in truffa contrattuale. Sostenevano che i giudici di merito avessero tratto una falsa rappresentazione dei fatti, valorizzando come provati elementi che non emergerebbero dall'istruttoria. In particolare contestavano l'attendibilità dei testimoni che effettuarono il riconoscimento fotografico (anche per la brevità o assenza dei contatti con il soggetto), e affermavano che la loro presenza potesse corrispondere a mera connivenza non penalmente rilevante; inoltre ipotizzavano che non sapessero che gli assegni fossero tratti su un conto chiuso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le doglianze perché miravano a un riesame sommario delle valutazioni di merito già compiute dalla Corte d'appello, la quale aveva fornito motivazione lineare e adeguata, ancorata a una completa disamina delle risultanze processuali. La Corte ha condiviso la valutazione che Stella Michele avesse consegnato assegni emessi su un conto già chiuso (quindi indubbiamente non pagabili) e che le affermazioni sulla futura copertura fossero truffaldine; ha inoltre ritenuto attendibili i riconoscimenti dei testi, rafforzati da riscontri indiziari (es. il camion intestato alla moglie di Rubbio, uso di un falso nome). Pertanto i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse conforme alle regole di argomentazione previste dall'art. 192 c.p.p., ossia sufficiente nella disamina degli elementi probatori; perciò le valutazioni di merito non sono sindacabili in cassazione se non per vizi di diritto manifesti o 'ictu oculi'.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per impugnare utilmente una decisione in Cassazione occorre indicare vizi di diritto, mancanze argomentative o illogicità manifeste 'ictu oculi', non meri dissensi sulla valutazione del merito.
  • Il riconoscimento testimonial e il riconoscimento fotografico sono valutati nel loro insieme: la loro attendibilità può essere confermata da riscontri indiziari concreti (es. intestazione di veicolo, uso di falso nome, ripetuti contatti), che rafforzano la prova.
  • La presenza fisica sul luogo di un'operazione non esclude la responsabilità penale se ci sono elementi che consentono di inferire la partecipazione consapevole; la mera presenza o connivenza occasionale richiede di essere adeguatamente distinta e provata.
  • Quando si contesta la motivazione del giudice di merito, è necessario indicare specificamente quali passaggi argomentativi siano carenti o contraddittori, e in che modo ciò configuri una violazione di legge, altrimenti la critica è destinata a rimanere inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.