Sentenza n. 2605/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 394/2025, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 394/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pubblicata il 7 maggio 2025 e notificata il 9 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00. Dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione ha adempiuto; la ricorrente ha quindi rappresentato l’avvenuta esecuzione e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha ottemperato alla sentenza di cui era chiesta l’esecuzione. L’adempimento, documentato come effettuato il 23 febbraio 2026 e comunicato il 4 marzo 2026, è intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Per tale ragione, le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. va conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione alla pronuncia della cui esecuzione si chiede tutela determina la cessazione della materia del contendere.
- Se l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico.
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