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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34946/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato l'incidente di esecuzione volto al riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse sentenze di condanna. Il ricorrente deduce tre censure: 1) violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze indicate alle lett. a), b), c) e d), sostenendo che non poteva essere dichiarata inammissibile la domanda in quanto le sentenze non erano tutte frutto dello stesso rito; 2) vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento del vincolo tra a), b), c) e d), in particolare con riferimento all'interpretazione della condotta di resistenza come fatto estemporaneo e d'impeto; 3) vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub e) ed f), deducendo la presenza degli indici di unitarietà del disegno criminoso (omogeneità delle contestazioni, causalità, contiguità spazio-temporale).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla prima censura: ha stabilito che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non impone l'accordo tra le parti quando la richiesta di riconoscimento della continuazione riguarda sentenze emesse in parte con il rito di cui all'art. 444 e in parte con rito ordinario; dunque l'indicata declaratoria di inammissibilità del Tribunale era errata. Perciò la Corte ha annullato in parte l'ordinanza del Tribunale di Ancona con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione esamini compiutamente la sussistenza del vincolo della continuazione tra le sentenze indicate alle lett. a), b), c) e d). Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. Il terzo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'assenza di un disegno criminoso unitario tra le sentenze e) ed f), rilevando lo iato temporale significativo e la natura estemporanea e d'impeto di alcune condotte, elementi incompatibili con la programmabilità antecedente dei reati.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    L'accordo tra le parti previsto dall'art. 188 è indispensabile per il riconoscimento della continuazione tra sentenze derivanti entrambe da patteggiamento, ma non è requisito necessario quando la domanda di riconoscimento della continuazione riguarda sentenze emesse con riti diversi (patteggiamento e giudizio ordinario).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito del patteggiamento: le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 rientrano nel novero delle pronunce per le quali, fra loro, l'accordo ex art. 188 trova applicazione specifica; tuttavia, mescolando riti diversi, non opera automaticamente il requisito dell'accordo.

  • Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021 (giurisprudenza)

    Principio richiamato secondo cui non costituisce requisito necessario l'accordo di cui all'art. 188 quando la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva riguarda sentenze pronunciate con riti differenti.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) (giurisprudenza)

    Insegnamenti sugli indici idonei a provare l'unitarietà del programma criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità della condotta, sistematicità e programmabilità antecedente; la presenza isolata di alcuni indici non basta se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di riconoscimento della continuazione coinvolge sentenze pronunciate con riti diversi (patteggiamento e giudizio ordinario), l'accordo ex art. 188 disp. att. non è requisito necessario: il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare nel merito la sussistenza della continuazione.
  • Il giudice non può dichiarare inammissibile solo parzialmente una domanda di continuazione per ragioni formali se tale declaratoria impedisce un esame completo e sistematico di tutte le sentenze interessate; omissioni di valutazione possono giustificare annullamento e rinvio.
  • Per accertare il vincolo della continuazione si devono considerare congiuntamente più indici (omogeneità del bene giuridico, modalità, contiguità spazio-temporale, causalità, sistematicità e programmabilità antecedente): nessun singolo indice è decisivo se sussiste un concreto elemento contrario (es. reati frutto di dolo d'impeto).
  • Condotte impulsive, reazioni estemporanee o significativi iati temporali (es. oltre un anno) sono elementi che depongono contro l'esistenza di un disegno criminoso unitario e possono giustificare il diniego del riconoscimento della continuazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione valuta positivamente la presenza del vincolo per alcune sentenze, deve esaminare analogamente tutte le sentenze comprese nella domanda; in caso di errore procedurale o omissione, il rimedio è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.

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