Ordinanza n. 2115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma quanto a tutti e tre i ricorsi nn. 4106 del 2026, 4214 del 2026 e 4237 del 2026: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 02122/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 02122/2026, nella parte relativa alla sospensione degli atti concernenti il riconoscimento di un'agevolazione fiscale per il settore cinematografico e audiovisivo
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti cautelari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti tre appelli cautelari, riuniti perché rivolti contro la medesima ordinanza cautelare del TAR Lazio. Il testo non espone analiticamente i motivi di appello, ma dalla decisione emerge che gli appellanti contestavano la sospensione, disposta in primo grado, dell'efficacia degli atti relativi al riconoscimento dell'agevolazione fiscale nell'ambito delle politiche pubbliche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli cautelari e li ha accolti. In parziale riforma dell'ordinanza del TAR Lazio, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, l'interesse pubblico al riconoscimento dell'agevolazione fiscale quale strumento di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Il pregiudizio prospettato dalla ricorrente di primo grado è stato considerato integralmente reversibile e suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale. È stata rilevata la fissazione dell'udienza pubblica di merito davanti al TAR per il 3 novembre 2026. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa degli appelli cautelari davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice deve bilanciare concretamente gli interessi contrapposti e può negare la sospensione dell'atto quando l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione del provvedimento risulti prevalente rispetto all'interesse privato allegato dal ricorrente.
- Il pregiudizio cautelare non giustifica la sospensione quando sia integralmente reversibile e suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale.
- Nelle controversie riguardanti misure pubbliche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo, l'interesse pubblico alla tempestiva operatività dell'agevolazione fiscale può prevalere, in sede cautelare, sull'interesse privato alla sospensione degli atti applicativi.
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