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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20801/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Nell'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che alcuni profili valorizzati dai giudici di merito sarebbero stati irrilevanti per integrare il reato, in particolare la pretesa assenza di patrimonio al momento del fallimento, e che vi fossero questioni di fatto già superate dalla sentenza impugnata. Contestava inoltre la sussistenza del dolo specifico, ma in modo sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio di motivazione investisse profili irrilevanti ai fini della fattispecie o questioni di fatto già superate con argomentazione immune da illogicità, e che la censura sul dolo specifico fosse meramente riproduttiva e priva di specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l. fall.)

    Il reato è stato ritenuto integrato nei suoi elementi essenziali dalla sentenza di merito; in cassazione non sono state accolte censure idonee a scalfirne la ricostruzione fattuale e l'elemento soggettivo.

  • art. 568 c.p.p.

    Il ricorso deve essere specifico e critico rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata; censure meramente ripetitive o generiche non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o su profili privi di incidenza sulla tipicità del fatto; occorre misurarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura relativa all'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze già disattese non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario un motivo puntuale e autosufficiente sotto il profilo critico, non essendo consentito limitarsi a contestazioni generiche o a questioni di fatto già risolte dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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