Cassazione Penale, Sentenza n. 8462/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo, chiedendo l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 69/2005. Sosteneva di essere entrato in Italia nel 2017 (dichiarazione sul modulo plurilingue), di avere domicilio, lavoro e legami familiari stabili in Italia e che il ritorno in Romania nel 2019 fu occasionale; dunque chiedeva che non fosse disposta la consegna alla Romania.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi relativi all'accertamento del "radicamento" nel territorio italiano siano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 69/2005. La Corte di appello aveva inoltre rilevato la contraddizione nelle dichiarazioni circa la data d'ingresso (risultando l'11 maggio 2019, successivo all'incidente) e l'assenza della prova della stabile residenza quinquennale richiesta dall'art. 18-bis. Perciò il rifiuto di esecuzione della pena in Italia è stato adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 18-bis
La norma disciplina l'esecuzione in Italia delle pene inflitte all'estero; richiede, per l'esecuzione della pena in Italia, il soddisfacimento di condizioni relative al radicamento nel territorio italiano (stabile residenza/legami). Nel caso la Corte ha ritenuto non sussistente il requisito della stabile residenza quinquennale.
legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 22
L'art. 22 esclude il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte d'appello in tema di consegna quando il motivo riguarda vizi della motivazione o valutazioni di fatto (radicamento). Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi che sollevano questione di fatto non di diritto.
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; qui è stata applicata per imporre anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi che impugnano valutazioni di fatto (es. il grado di radicamento in Italia) sono in genere inammissibili in Cassazione se la legge specifica esclude il rimedio per vizi di motivazione; occorre quindi sollevare questioni di diritto, non solo contestare la valutazione probatoria.
- Per ottenere l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis l'interessato deve fornire prove concrete e coerenti del requisito del radicamento (es. residenza stabile per cinque anni, lavoro continuativo, legami familiari); mere affermazioni non documentate o contraddittorie rischiano di essere ritenute insufficienti.
- Le dichiarazioni rese in atti ufficiali (ad es. moduli plurilingue alla frontiera) possono assumere rilievo decisivo: contraddizioni tra diverse dichiarazioni/documenti indeboliscono la prova del requisito di radicamento.
- Quando il mandato d'arresto europeo riguarda più fattispecie, il giudice italiano verifica la corrispondenza con l'ordinamento nazionale: reati non riconosciuti o non configurabili secondo la legge italiana possono essere esclusi dalla consegna.
- Chi intende opporsi alla consegna per motivi di esecuzione della pena in Italia dovrebbe raccogliere e produrre documentazione probatoria forte (contratti di lavoro, certificati di residenza, dichiarazioni ufficiali) e concentrare il ricorso su questioni giuridiche che ammettono sindacato in Cassazione.
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