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Ordinanza

Ordinanza n. 14974/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, prot. n. DAR-0009195-P-13/05/2026, di diniego-rigetto dell’istanza di accesso proposta dal comune di Marsciano, prot. n. 12104/2026 del 14 aprile 2026; nonché per l’accertamento del diritto del Comune ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti ad esibire i documenti richiesti entro il termine da fissarsi a norma dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202606980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego-rigetto dell’istanza di accesso alla documentazione richiesta dal Comune nell’ambito della controversia sulla classificazione dei Comuni montani

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento di diniego-rigetto dell’istanza di accesso presentata il 14 aprile 2026 e ha chiesto l’accertamento del diritto di accedere alla documentazione, con conseguente ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. La richiesta di accesso è connessa a un giudizio principale, già pendente dinanzi alla stessa Sezione, avente ad oggetto la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, il D.P.C.M. recante i criteri per la classificazione dei Comuni montani e il relativo elenco dei Comuni classificati come tali.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso né la legittimità del diniego. Ha ritenuto applicabile l’art. 116, comma 2, c.p.a., secondo cui, quando la richiesta di accesso è connessa a un giudizio pendente, il relativo ricorso può essere deciso separatamente con ordinanza oppure con la sentenza che definisce il giudizio principale. Considerata la complessità del thema decidendum, la rilevanza della disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, la presenza di numerosi ricorsi analoghi e l’opportunità di una trattazione unitaria nel merito, il Collegio ha differito la delibazione del ricorso per l’accesso alla trattazione di merito della controversia. La decisione è stata inoltre giustificata dalla necessità di consentire una più compiuta valutazione della rilevanza dei documenti richiesti, anche alla luce della copiosa documentazione già prodotta nel giudizio principale.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio

    La disposizione consente al giudice, quando la richiesta di accesso è connessa a un giudizio pendente, di differire la decisione sull’accesso alla sentenza che definisce il giudizio principale, anziché decidere immediatamente con ordinanza separata.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della richiesta di condanna delle amministrazioni all’esibizione dei documenti, ma l’ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una domanda di accesso è connessa a un giudizio già pendente dinanzi alla medesima sezione, il giudice può differirne la delibazione alla trattazione o alla sentenza di merito del giudizio principale, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
  • Il differimento della decisione sull’accesso è giustificato quando la complessità delle questioni sostanziali, la rilevanza della documentazione per la decisione del giudizio principale, la presenza di numerosi giudizi analoghi e l’opportunità di una trattazione unitaria rendano necessaria una valutazione coordinata degli atti richiesti e del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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