Cassazione Penale, Sentenza n. 33398/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona sottoposta alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni, applicata dopo l'espiazione della pena inflitta per la partecipazione a un'associazione mafiosa e per numerosi reati-fine, ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca anticipata della misura. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di pericolosità sociale fosse stato fondato su condotte risalenti nel tempo, sui rapporti epistolari mantenuti in carcere con un correo e con soggetti di rilievo criminale e sui rapporti disciplinari, valorizzando indebitamente la mancata collaborazione e trascurando il positivo percorso di reinserimento sociale risultante dalle informazioni di polizia e dalle relazioni dell'U.E.P.E. Con il terzo motivo ha lamentato che il giudice della sorveglianza avesse recepito acriticamente la valutazione di pericolosità contenuta nella sentenza di condanna, senza svolgere un esame aggiornato e autonomo. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità e il vizio di motivazione, poiché il Tribunale non avrebbe valutato la sostituzione della misura con altra meno afflittiva o l'attenuazione delle prescrizioni. La Corte ha ritenuto infondate le censure, rilevando che il giudizio aggiornato di pericolosità era stato fondato su una pluralità di elementi: la gravità dei reati commessi nell'ambito di un sodalizio mafioso, i rapporti epistolari con ambienti criminali, i rapporti disciplinari, le informazioni di polizia sull'affiliazione a una cosca e il rientro nel territorio di riferimento, nonché l'assenza di una dissociazione dai contesti criminali. Gli elementi positivi dedotti, quali l'inserimento familiare e lavorativo, l'assenza di recenti pendenze, l'adesione alle attività trattamentali e il decorso del tempo, non sono stati ritenuti univocamente idonei a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la revoca anticipata della libertà vigilata è possibile soltanto quando fatti sopravvenuti e concludenti dimostrino la cessazione della pericolosità sociale; il mero dubbio non è sufficiente a superare la prognosi contenuta nel provvedimento definitivo di applicazione della misura. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva svolto un esame aggiornato e autonomo, valorizzando un insieme di dati fattuali diverso dalla sola mancata collaborazione. L'assenza di sopravvenienze univoche idonee a escludere la pericolosità rendeva inoltre non fondata la richiesta subordinata di attenuazione della misura o delle prescrizioni.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato in relazione alla deduzione di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato in relazione alla deduzione di vizio della motivazione.
Massime di principio
- La revoca anticipata della libertà vigilata richiede la sopravvenienza di fatti concludenti e univoci dai quali risulti cessata la pericolosità sociale; il mero dubbio non consente di superare la prognosi contenuta nel provvedimento definitivo di applicazione della misura.
- Il giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale deve essere aggiornato al momento della decisione e può fondarsi su una valutazione complessiva di elementi favorevoli e sfavorevoli, tra cui la gravità e il contesto dei reati, i rapporti mantenuti con ambienti criminali, i comportamenti tenuti durante la detenzione e le informazioni di polizia.
- L'assenza di collaborazione non può costituire, da sola, condizione imprescindibile per negare la revoca della libertà vigilata; tuttavia, può essere valutata insieme ad altri elementi indicativi della mancata cesura con i precedenti contesti criminali.
- L'inserimento familiare e lavorativo, l'assenza di nuove pendenze penali, l'adesione alle attività trattamentali e il decorso del tempo non determinano automaticamente la cessazione della pericolosità sociale, quando non siano univocamente accompagnati da una netta discontinuità rispetto alle precedenti scelte di vita e agli ambienti criminali.
- La richiesta subordinata di attenuazione della libertà vigilata o delle relative prescrizioni presuppone l'accertamento di sopravvenienze idonee a modificare il giudizio di pericolosità; in mancanza di tali elementi, il rigetto della revoca esclude anche la prospettiva di una misura meno afflittiva.
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