Cassazione Civile, Ordinanza n. 00500/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la conferma di misure protettive e cautelari previste dalla disciplina speciale sulla composizione negoziata della crisi d'impresa; il giudice di merito, prima il G.D. e poi il tribunale in sede di reclamo, aveva negato la misura valorizzando un parere tecnico sfavorevole sulla possibilità di ricomporre il dissesto e l'assenza di una concreta prognosi positiva nella documentazione prodotta. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 6, 7, 11 e 12 della L. n. 147/2021 e dell'art. 101 c.p.c.; (2) omesso esame di fatti decisivi e vizio radicale di motivazione per mancata valutazione della documentazione allegata al reclamo; (3) violazione dei principi del giusto processo ed errores in procedendo. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, riguardando il diniego di misure protettive e cautelari di natura latamente cautelare e interinale, non avesse il requisito della decisorietà necessario per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Le misure richieste, essendo disciplinate dagli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. e destinate a operare solo nel corso della fase procedurale, non incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi. Conseguentemente, il ricorso per cassazione era inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2, 5, 6, 7, 11 e 12
la disciplina delle misure protettive e cautelari della composizione negoziata è soggetta alla regola processuale cautelare e non dà luogo, di regola, a provvedimenti decisori impugnabili con ricorso straordinario per cassazione
invocato come parametro processuale di dedotta violazione del contraddittorio, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
norma richiamata quale fondamento dei motivi di ricorso, ma l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisorietà
art. 7, comma 7, D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021
"I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile"
le misure protettive e cautelari seguono il rito cautelare e il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., escludendo il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
artt. 669-bis e seguenti c.p.c.
richiamati per qualificare il provvedimento come cautelare e strumentale, quindi privo di decisorietà
indicato come rimedio ordinario contro l'ordinanza cautelare
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori, non contro ordinanze cautelari o possessorie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è inammissibile contro provvedimenti cautelari o interinali che non producono effetti di giudicato sostanziale, anche se si deduca che la decisione sia erronea o abnorme.
- Le misure protettive e cautelari previste dalla disciplina della composizione negoziata della crisi d'impresa hanno natura cautelare e strumentale: la loro concessione o il loro diniego non definiscono definitivamente diritti soggettivi.
- Quando la legge speciale richiama il rito cautelare degli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. e il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il rimedio ordinario esclude il ricorso straordinario per cassazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. rileva la decisorietà del provvedimento, non la sola gravità delle censure di merito sollevate contro di esso.
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