Cassazione Penale, Ordinanza n. 36810/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo sulla responsabilità privo di specificità e quello sulla pena totalmente generico. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18 febbraio 2025. Il ricorso conteneva un unico motivo, formulato in termini generici, con cui si contestava il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici e al reato connesso indicato nel testo come artt. 633 e 639-bis c.p. La Corte rileva che la censura era meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza specifica indicazione delle ragioni di diritto e senza congrui riferimenti alla motivazione impugnata. È inoltre ritenuto del tutto generico il motivo concernente la pena.
Norme richiamate
La censura riguardava la contestazione della responsabilità per il reato richiamato nel testo come compreso tra gli artt. 633 e 639-bis c.p.; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile è disposta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: non basta riprodurre censure già formulate nei gradi di merito o affermare in modo generico l'erroneità della motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica puntualmente le ragioni di diritto poste a fondamento della censura né stabilisce un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio deve essere concretamente argomentata; una contestazione del tutto generica è insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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