Cassazione Penale, Ordinanza n. 31158/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto vizi in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza che difettasse il dolo. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., prospettando un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione di merito, la quale aveva ritenuto che la condotta fosse stata volutamente tenuta in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice; ha inoltre osservato che il secondo motivo era generico e non si misurava con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la gravità del fatto e la propensione a delinquere desunta dal certificato penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione è rimasta ferma; la Corte ha escluso che i motivi incidessero utilmente sulla valutazione dell'elemento soggettivo o sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione; la decisione dà atto che la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per tale reato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile in base alla motivazione di merito, che aveva valorizzato la gravità del fatto e la propensione a delinquere desumibile dai precedenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure che investono l'elemento soggettivo del reato sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione di merito e si risolvono in una mera contrapposizione valutativa.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non replica puntualmente alle argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi, con motivazione non illogica, la gravità concreta del fatto e indicatori negativi desumibili dalla personalità e dai precedenti dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito se la sentenza di appello ha reso una motivazione logica e coerente sulla volontaria violazione delle prescrizioni imposte dal giudice.
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