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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09861/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una gara centralizzata indetta da una centrale di acquisto regionale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari. A seguito di segnalazione della stazione appaltante, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avviava un procedimento nei confronti di varie imprese partecipanti, concluso con l'accertamento di un'intesa restrittiva della concorrenza e con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La società destinataria di una sanzione impugnava il provvedimento innanzi al giudice amministrativo, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato respingevano le censure. Contro la sentenza del Consiglio di Stato la società proponeva ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza e difetto di giurisdizione, per violazione della legge antitrust nazionale e dell'art. 101 TFUE, nonché per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e per violazione dei principi di equivalenza ed effettività. In sostanza, la ricorrente sosteneva che il Consiglio di Stato avesse errato nell'applicare i principi probatori in materia di intese restrittive e nell'omettere il rinvio alla Corte di giustizia, così incidendo sulla corretta tutela giurisdizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma mirassero a contestare errori di diritto sostanziale e processuale commessi dal giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione. In particolare, ha affermato che né la dedotta violazione del diritto dell'Unione europea né il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia integrano, di per sé, un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione, salvo l'ipotesi estrema di interpretazione delle norme UE incompatibile con quella della CGUE al punto da rendere non effettiva la difesa giudiziale, evenienza qui non ravvisata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 TFUE

    Norma invocata dalla ricorrente come parametro della disciplina antitrust e della ripartizione dell'onere probatorio in materia di intese restrittive.

  • art. 267 TFUE

    Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è stato ritenuto sindacabile come vizio di giurisdizione, salvo il caso estremo di interpretazione incompatibile con la giurisprudenza UE.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errori in iudicando o in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 287 del 1990

    Richiamata come disciplina nazionale della concorrenza, ritenuta dalla ricorrente residuale rispetto alla fonte eurounitaria.

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione; non consente di sindacare errori di interpretazione o applicazione del diritto sostanziale o processuale, anche se riguardano norme dell'Unione europea.
  • La violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU da parte del giudice amministrativo integra, di regola, un vizio di legittimità della decisione e non un difetto di giurisdizione.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è, di per sé, denunciabile come eccesso di potere giurisdizionale; può rilevare solo nell'ipotesi estrema in cui l'interpretazione adottata si ponga in contrasto con quella della CGUE in modo da comprimere l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Non è consentito trasformare in questione di giurisdizione una censura che, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del merito dell'accertamento antitrust compiuto dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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