Cassazione Civile, Ordinanza n. 19185/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, rilevando altresì la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti sostanziali. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi del ricorso, né sulla questione del nesso causale o dei danni dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il curatore del fallimento di una società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'ente sanitario debitore per asseriti mancati guadagni. La vicenda trae origine da una sentenza di condanna dell'ente pubblico al pagamento di una rilevante somma, notificata in forma esecutiva; decorso il termine di 120 giorni previsto per gli enti pubblici, la società creditrice aveva avviato l'esecuzione forzata. Prima ancora della scadenza di quel termine, la società aveva stipulato un preliminare per l'acquisto di un ramo d'azienda, deducendo poi che la mancata tempestiva corresponsione del credito da parte dell'ente le aveva impedito di stipulare il definitivo e le aveva causato sia la perdita della caparra/penale connessa al preliminare, sia la perdita dei guadagni futuri collegati all'esercizio dell'impianto fotovoltaico e a una successiva rivendita immobiliare. Gli enti convenuti avevano contestato la ricostruzione, deducendo anche la simulazione dei negozi e comunque l'assenza di nesso causale tra il ritardo di pagamento e i danni lamentati. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per mancanza di nesso causale. In cassazione, tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia; la resistente ha poi rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito di un accordo transattivo intervenuto tra la società tornata in bonis e l'ente pubblico.
Norme richiamate
art. 35 l.f.
è richiamato come eventuale presupposto autorizzatorio della rinuncia da parte del curatore, ma la Corte osserva che non può essere inserita nella sequenza processuale perché la procedura fallimentare si è conclusa e la società è tornata in bonis
è richiamato solo per descrivere l'ambito della composizione negoziata della crisi in cui sarebbe intervenuto l'accordo transattivo, senza una specifica affermazione di principio
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, e sopravviene inoltre la carenza di interesse alla decisione per effetto di un accordo transattivo tra le parti sostanziali, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La verifica di eventuali autorizzazioni necessarie alla rinuncia da parte dell'organo della procedura non è più rilevante se la procedura concorsuale è cessata e il soggetto è tornato in bonis.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata e sopravvenuto difetto di interesse, la Corte non entra nel merito delle censure relative a nesso causale e quantificazione del danno.
Come è indicizzato
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