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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13067/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. con un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso una sentenza del G.U.P. emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'unico motivo dedotto è stato indicato come vizio di motivazione. La Corte rileva però che, nel regime speciale dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato un difetto di volontà dell'imputato né altri motivi tra quelli consentiti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicato come norma processuale che disciplina il trattamento del ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce i soli motivi ammissibili di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 103, legge 23 giugno 2017, n. 103

    È la legge che ha introdotto la disposizione limitativa dell'impugnazione richiamata dalla Corte.

  • cassa delle ammende

    Somma posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge.
  • Un motivo di ricorso meramente attinente al vizio di motivazione è inammissibile se la sentenza impugnata è un patteggiamento e non si riconduce a uno dei vizi consentiti.
  • Per la sentenza di patteggiamento non è deducibile in cassazione una critica generica alla motivazione, salvo che si alleghi un vizio riconducibile alla mancanza di volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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