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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37705/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato continuato di minaccia nei confronti di Caterina Minio. Ha articolato due motivi: (1) violazione di norme processuali e nullità per la mancata acquisizione di documentazione prodotta in giudizio (inclusa una denuncia del 2018 della stessa Di Pierro) rilevante, a suo dire, per valutare l'attendibilità della parte offesa e del figlio, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura era mal proposta: contro le sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso in Cassazione è ammesso solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) (e con i limiti di cui all'art. 606, comma 2-bis e art. 39-bis D.Lgs. 274/2000); la doglianza sulla mancata acquisizione di prove sarebbe ricondotta ad altre lettere (d ed e) non invocabili nel caso, inoltre la deduzione mancava di specificità e di indicazione puntuale della rilevanza degli atti prodotti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la richiesta di applicazione dell'art. 34 manifestamente infondata: il giudice di pace può dichiarare la particolare tenuità solo in presenza della mancata opposizione delle parti; qui la persona offesa aveva sporto querela, deposto e si era costituita parte civile, elementi che non denotano una volontà non ostativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.500 più accessori).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lettere a), b), c); comma 2-bis

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace: non possono essere dedotte genericamente questioni di acquisizione prova se non ricondotte alle specifiche lettere ammesse; alcune doglianze restano quindi inammissibili

  • D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34

    Prevede che, se l'azione penale è stata esercitata, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono; il giudice deve accertare la volontà non ostativa delle parti anche mediante elementi sintomatici univoci e conclusivi

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione dei mezzi di prova; la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di cassazione ma deve essere prospettata nei termini e limiti previsti dall'art. 606

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo, all'imputazione di somme a favore della Cassa delle ammende

  • artt. 234, 237, 178, 180 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla ricorrente come poste a pena di nullità per la mancata acquisizione di documenti; la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse stata correttamente inquadrata nei motivi consentiti e mancasse di specificità

Massime di principio

  • Avverso sentenze d'appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è molto limitato: occorre inquadrare i motivi nei soli capi ammessi dall'art. 606, comma 1, lett. a)-c) e rispettare i limiti del D.Lgs. n. 274/2000
  • La censura sulla mancata acquisizione di documenti o prove è ammissibile in Cassazione solo se formulata nei termini previsti (es. come mancata assunzione di prova decisiva o vizio di motivazione) e con specificità sufficiente da permettere l'apprezzamento della rilevanza degli atti nel contesto processuale
  • L'applicazione dell'istituto della particolare tenuità (art. 34 D.Lgs. 274/2000) richiede l'assenza di opposizione da parte della persona offesa; la costituzione di parte civile, la querela e la deposizione in giudizio sono indici contrari che rendono improbabile la declaratoria
  • Motivi vaghi o meramente assertivi, senza puntuale indicazione degli elementi di fatto e diritto che ne fondano la richiesta, sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne a spese, somme alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese legali della controparte

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