Cassazione Penale, Sentenza n. 36034/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 29/05/2025. Il Tribunale aveva ritenuto che il sequestro non fosse stato eseguito alla data del riesame e perciò mancasse un interesse concreto all'impugnazione (nessuna restituzione possibile). La difesa ha invece prodotto elementi che dimostravano l'esecuzione del sequestro (ordine di esecuzione notificato il 5/06/2025, blocco conti, nomina amministratore giudiziario, perquisizioni e verbalizzazione del sequestro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva errato nel dichiarare l'inammissibilità senza aver verificato l'effettiva esecuzione del decreto di sequestro e senza aver esercitato i poteri istruttori necessari; ha richiamato il principio secondo cui l'onere di acquisizione dei verbali di esecuzione grava sull'autorità procedente e sulla cancelleria e non sul ricorrente, e che, in caso di dubbio, il giudice deve accertare d'ufficio la completezza della documentazione.
Norme richiamate
non indicata nel testo oltre al richiamo generale
richiamato come norma di riferimento per le misure cautelari reali e le relative impugnazioni; la Corte valuta la corretta applicazione della normativa sulle misure ablative
comma 1, comma 3, comma 5
comma 1: termini per proporre il ricorso di riesame decorrenti dall'esecuzione del sequestro; comma 3: obbligo dell'autorità procedente di trasmettere i verbali relativi all'esecuzione al Tribunale del riesame; comma 5: competenza del Tribunale per il nuovo giudizio. La Corte sottolinea che la mancata trasmissione degli atti grava sull'autorità procedente e che il Tribunale deve verificare d'ufficio l'effettiva esecuzione.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021 - Raiola)
Riferimento a precedenti in materia di sequestro di somme su conto corrente
Anche il blocco dell'operatività del conto da parte dell'istituto bancario può determinare l'indisponibilità del bene e l'interesse a impugnare, anche se formalmente il provvedimento non appare ancora eseguito
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 - Solinas)
richiamata per l'onere di indicare l'avvenuta esecuzione
Precisa che è onere del ricorrente indicare l'avvenuta esecuzione dell'atto impugnato a pena di inammissibilità, ma la Corte nel caso in esame sottolinea che l'onere probatorio relativo ai verbali grava sull'autorità procedente
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021 - Grisolia)
richiamata sui rapporti di onere probatorio
Affermato che non può essere posto a carico del ricorrente l'onere di produrre i verbali d'esecuzione, essendo tale acquisizione dovuta all'autorità procedente e agli uffici giudiziari
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001 - Bilancini)
richiamata in tema di acquisizione degli atti da parte del giudice
Stabilisce che il Tribunale del riesame deve verificare se la mancanza dei verbali dipenda da effettiva mancata esecuzione o da omessa trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente
Massime di principio
- Se il giudice del riesame dichiara l'inammissibilità per presunta mancata esecuzione del sequestro, deve verificare d'ufficio la presenza/completezza dei verbali di esecuzione e richiedere gli atti all'autorità procedente prima di decidere.
- L'onere di acquisizione e trasmissione dei verbali di esecuzione grava sull'autorità procedente (Procura) e sulla cancelleria: non può essere fatto gravare totalmente sul ricorrente.
- Il blocco dell'operatività di conti bancari o altre misure concrete che rendono indisponibili i beni possono costituire interesse concreto all'impugnazione anche se la formalità dell'esecuzione appare incompleta.
- In caso di dubbio sulla sussistenza dell'esecuzione, il giudice deve esercitare poteri istruttori; la mancanza di documentazione non può automaticamente determinare l'inammissibilità dell'impugnazione senza ulteriori accertamenti.
- La decisione corretta, in presenza di prova o fondate allegazioni di esecuzione, è l'esame nel merito del riesame; l'omissione di questa verifica integra motivo di annullamento e rinvio.
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