Cassazione Civile, Ordinanza n. 09865/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari fondo servente)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti relativo all'esistenza di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su un androne/cortile di proprietà degli attori originari. La coppia acquirente dell'immobile ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza della servitù, la condanna al risarcimento del danno per l'uso del passaggio dal 2002 fino alla cessazione e, subordinatamente, la riduzione del prezzo in caso di accertata esistenza della servitù. I convenuti hanno resistito sostenendo che la servitù esistesse e fosse stata già riconosciuta in precedente contenzioso, chiedendone in via riconvenzionale l'accertamento per usucapione o per destinazione del padre di famiglia e la rimozione degli ostacoli al suo esercizio. Il Tribunale ha accolto la domanda negatoria; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo decisivo che la servitù non risultasse intavolata sul fondo servente nella nuova partita tavolare e che comunque difettasse la continuità del possesso utile all'usucapione. Con l'unico motivo di ricorso i soccombenti hanno denunciato violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 3, del R.D. n. 499/1929, sostenendo che la servitù, già intavolata nel 1903, non poteva ritenersi estinta o inesistente per il solo mancato trasporto nella nuova partita tavolare, e richiamando il principio di ambulatorietà delle servitù e la disciplina della buona fede tavolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, quindi, ha confermato la decisione di merito favorevole agli odierni resistenti. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato l'assenza di intavolazione della servitù sul fondo di proprietà degli attori e che i ricorrenti non avessero specificamente indicato le ragioni dell'asserito errore nel trasferimento alla nuova partita tavolare, limitandosi a dedurlo in modo generico. Ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo al principio di ambulatorietà delle servitù, che presuppone l'iscrizione sul fondo servente, e ha chiarito che non era applicabile l'art. 5 del R.D. n. 499/1929, bensì l'art. 9 del medesimo decreto, secondo cui gli oneri e i diritti reali diminuiscono il libero godimento solo se risultano iscritti nel libro fondiario; nel caso concreto, poiché la servitù non risultava iscritta, non poteva invocarsi la responsabilità del venditore per avere dichiarato il bene libero da pesi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, R.D. n. 499/1929
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la proprietà e gli altri diritti reali immobiliari si acquistano, si modificano o si estinguono nei rapporti tra vivi solo con iscrizione nel libro fondiario; la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità rispetto alla mancata intavolazione nella nuova partita tavolare.
art. 5, comma 3, R.D. n. 499/1929
Richiamato in ricorso come norma sulla buona fede tavolare, ma ritenuto erroneamente evocato dalla Corte, che ha affermato la pertinenza dell'art. 9 del medesimo decreto per i diritti reali iscritti nel libro fondiario.
art. 9 R.D. n. 499/1929
gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto
La Corte lo indica come norma applicabile: solo gli oneri e i diritti reali iscritti nel libro fondiario si considerano dichiarati nel contratto; se la servitù non risulta iscritta, non può fondarsi su tale disposizione la responsabilità del venditore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in collegamento con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel sistema tavolare, la tutela dei diritti reali immobiliari e delle loro modificazioni o estinzioni richiede la corrispondente iscrizione nel libro fondiario; la mera allegazione di una precedente intavolazione non basta se non è dimostrata la sua attuale persistenza nella partita tavolare corretta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre in modo generico un errore di trasporto o di trascrizione nella nuova partita tavolare senza indicare in modo specifico le ragioni storiche e documentali dell'asserita omissione e senza chiarire la coincidenza delle particelle coinvolte.
- Il principio di ambulatorietà delle servitù presuppone che il diritto sia validamente iscritto sul fondo servente; in assenza di tale iscrizione attuale, non è utilizzabile per far rivivere o opporre la servitù.
- Quando la servitù non risulta iscritta nel libro fondiario, non si può invocare la disciplina che presume dichiarati nel contratto gli oneri iscritti, né fondare su di essa la responsabilità del venditore per falsa dichiarazione di libertà del bene da pesi.
- In sede di legittimità, la Corte conferma l'inammissibilità del motivo se la critica non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito.
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