Cassazione Penale, Ordinanza n. 00760/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna revisione del merito della decisione di appello, che resta quindi ferma quanto al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 6 febbraio 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e processuale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e priva di specificità: non indicava gli elementi concreti posti a base dell'asserito errore, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente articolata e priva di manifeste illogicità, che aveva valorizzato il fatto che la pena base non fosse lontana dal minimo edittale e che non vi fossero elementi positivi tali da giustificare una diminuzione. È stata inoltre evidenziata la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve indicare in modo specifico gli elementi di critica alla decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è generico e inammissibile.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di impugnazione è formulato in termini generici, senza indicare gli specifici elementi fattuali o giuridici che sorreggono la censura.
- La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente; la mera riproposizione di doglianze astratte non consente il controllo di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la doglianza confronta puntualmente la motivazione del giudice di merito e individua vizi logici o giuridici concreti; in assenza di tale confronto, la censura resta generica.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e non manifestamente illogico sul trattamento sanzionatorio, limitarsi a contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti senza indicare elementi positivi specifici non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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