Cassazione Penale, Sentenza n. 25618/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Li Hai era stato condannato per avere importato 30 colli (4.292 pezzi) di stick di colla contenenti una quantità di toluene superiore ai limiti previsti dalla normativa UE (reg. CE n. 1907/2006). Ha impugnato la sentenza sostenendo che l'applicazione delle definizioni del reg. CE (in particolare il riferimento all'immissione sul mercato al momento dello sdoganamento) determinerebbe una responsabilità oggettiva dell'importatore, in contrasto con l'art. 27 Cost., poiché l'importatore spesso non ha modo di analizzare la merce prima dello sdoganamento. In subordine ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo la sua buona condotta imprenditoriale e la difficoltà di accertare la composizione della merce prima dell'ingresso nel territorio comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che considerano l'importazione, iniziata con lo sdoganamento, come immissione sul mercato ai sensi dell'art. 3, punto 12, del reg. CE n. 1907/2006 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 133/2009. Ha respinto la tesi della responsabilità penale oggettiva, osservando che la fattispecie è contravvenzionale ed è punita anche a titolo colposo: nel caso concreto la condotta di Li Hai integri una gravissima negligenza nonché imprudenza (mancata verifica, assenza di dichiarazioni scritte, nessuna analisi preventiva, trattativa tramite chat senza garanzie). Ha inoltre giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta e ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alle attenuanti, ritenendo la decisione motivata e ancorata alla personalità e alla condotta dell'imputato (attività commerciale di lunga durata e precedente per omesso versamento IVA). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ordine di versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Il decreto recepisce le definizioni del reg. CE n. 1907/2006 e attribuisce responsabilità penale all'importatore che immette sul mercato sostanze non conformi; la Corte interpreta l'art. 16 come applicabile anche a titolo colposo, richiedendo all'importatore la diligenza dell'agente modello per accertare la conformità
regolamento (CE) n. 1907 del 2006 (REACH)
art. 3, punto 12; art. 67; art. 69 (menzionato in motivazione)
L'immissione sul mercato si considera verificata al momento dell'importazione/sdoganamento; le prescrizioni di composizione e limiti (art. 67/69) sono vincolanti e rilevanti ai fini dell'integrazione del reato contestato
Costituzione della Repubblica Italiana
Il principio di personalità della responsabilità penale non è violato dalla normativa impugnata perché la fattispecie è punibile anche a titolo colposo, quindi non si configura responsabilità penale oggettiva
art. 23, comma 8 (riferimento alla requisitoria del Pubblico Ministero)
Citato in relazione alla partecipazione del Pubblico Ministero in sede di requisitoria; non decisivo ai fini della decisione sostanziale
Stabilisce conseguenze per l'inammissibilità, incluse spese e versamento alla Cassa delle ammende, applicate nel caso di specie
Massime di principio
- L'immissione sul mercato, ai fini della responsabilità dell'importatore per prodotti non conformi alla normativa UE sui chimici, si verifica al momento dello sdoganamento: l'importatore può quindi essere ritenuto responsabile anche se non ha avuto materiale disponibilità fisica della merce prima dello sdoganamento
- La normativa che punisce l'immissione sul mercato di sostanze non conformi non impone una responsabilità penale oggettiva: la fattispecie può essere contestata anche a titolo colposo, valutando la diligenza richiesta all'agente modello
- L'importatore ha l'obbligo, come normale cautela commerciale e come misura per evitare responsabilità penale, di adottare tutte le cautele necessarie per verificare la conformità della merce (richiedere documentazione, dichiarazioni scritte, campioni per analisi, coordinazione con dogana, ecc.)
- Le censure di illegittimità costituzionale basate sulla presunta responsabilità oggettiva sono difficilmente accolte quando il legislatore prevede la punibilità anche a titolo colposo e i giudici hanno motivazioni concrete circa la prevedibilità dell'evento e la gravità della negligenza
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; per contestare tale valutazione in Cassazione occorre che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o insufficiente
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