Cassazione Penale, Sentenza n. 186/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila (14/07/2020) che aveva confermato la decisione del Magistrato di Sorveglianza (8/01/2020) relativa alle modalità di controllo del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41-bis durante le visite mediche. Il Ministero contestava l'interpretazione che limita la vigilanza alla sola sorveglianza visiva (all'esterno della porta) escludendo il controllo auditivo, evidenziando altresì che l'istituto penitenziario aveva previsto una deroga generale al controllo solo visivo e che la decisione del MdS avrebbe ulteriormente limitato il controllo visivo durante il momento del denudamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la generalizzazione di una deroga che consenta anche il controllo uditivo non possa derivare automaticamente dall'applicazione dell'art.41-bis: occorre una motivazione congrua e puntuale, valutata sul singolo caso, che giustifichi il rischio concreto di atti violenti o di coartazione della libertà di giudizio del sanitario. La tutela della dignità e della riservatezza del detenuto nelle visite mediche prevale, salvo esigenze specifiche e individualizzate; pertanto le norme regolamentari dell'Istituto che estendevano la deroga in via generale non sono conformi agli indirizzi normativi e giurisprudenziali. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Non autorizza di per sé limitazioni generalizzate di diritti non funzionali allo scopo di isolare il detenuto dal contesto criminale; eventuali 'difformità' devono essere giustificate in concreto rispetto alle finalità di sicurezza pubblica.
art.35-bis ord. pen. (procedura richiamata)
Norma procedurale richiamata per l'adozione dei provvedimenti in materia di regime differenziato e controllo, contestualizza l'atto impugnato.
art.3 CEDU (tutela della dignità/diritto alla privatezza)
Fondamento della tutela della dignità e della riservatezza del detenuto durante le visite mediche; limita la possibilità di controlli intrusivi se non giustificati da rischi concreti.
Circolare DAP 2.10.2017
Indirizza la prassi amministrativa prevedendo, in linea generale, il controllo solo visivo durante le visite mediche salvo ipotesi particolari di pericolosità che giustifichino misure più restrittive.
Regolamenti dell'Istituto di L'Aquila (disposizioni interni)
Avevano esteso la previsione di controllo anche uditivo in via generale per i soggetti 41-bis; la Corte ha ritenuto tale generalizzazione non conforme alle fonti superiori e alla necessità di valutazione individuale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. I n.33917 del 15.7.2021, rv 281794)
Conferma il principio che le limitazioni derivanti dal regime differenziato non possono eccedere le misure previste dalla norma e devono essere giustificate in concreto; supporta l'interpretazione restrittiva delle deroghe ai diritti del detenuto.
Corte Costituzionale sent. n.351 del 1996
Sottolinea che le misure più restrittive non possono essere applicate in modo discriminatorio o generale senza adeguata giustificazione rispetto alle finalità legislative di sicurezza.
Massime di principio
- La sottoposizione al regime differenziato ex art.41-bis non legittima automaticamente limitazioni generalizzate dei diritti del detenuto; ogni deroga deve essere motivata in concreto.
- Durante le visite mediche la sorveglianza deve rispettare la dignità e la riservatezza: il controllo è in linea di principio visivo e non auditivo, salvo specifici e documentati rischi.
- Le disposizioni regolamentari interne non possono ampliare in via generale le misure restrittive oltre quanto autorizzato da norme e circolari superiori senza adeguata individualizzazione.
- La valutazione della necessità di controlli più intrusivi (es. controllo auditivo, continuità del controllo durante la denudazione) richiede una motivazione puntuale basata sul profilo del singolo detenuto e sul concreto rischio di condotte pericolose.
- In caso di ricorso da parte di pubbliche amministrazioni, il rigetto per difetto di motivazione individualizzata mantiene la tutela della dignità come parametro fondamentale da bilanciare con esigenze di sicurezza.
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