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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50655/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di condanna (Tribunale di Vercelli e Corte d'appello di Torino) per i delitti indicati agli artt. 660, 612 co.2 e 635 co.1 n.1 c.p. Il ricorrente contestava: (1) l'erronea qualificazione giuridica delle condotte (frasi offensive e sputi ripetuti circa 15-20 volte dal 2017 al 2019 nei confronti di Bonetta Manuele), sostenendo che non ricorressero petulanza o biasimevole motivo e quindi non sarebbe configurabile il reato di molestia/disturbo; (2) la violazione di legge rispetto alla qualificazione di danneggiamento aggravato, deducendo l'insussistenza dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" perché la porta a vetri danneggiata si trovava sotto il controllo della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché meramente assertivo e confutativo della motivazione di merito; ha confermato che la reiterazione delle condotte (frequenza, ingiurie, minacce, sputi, lanci di bicchiere che ha infranto una porta a vetri) può configurare un reato abituale ai sensi dell'art. 660 c.p. e, pertanto, integra la molestia/disturbo. Sul punto del danneggiamento aggravato (art. 635 c.p., n.1) la Corte ha seguito l'indirizzo giurisprudenziale funzionale che valuta la concreta impossibilità per il titolare di esercitare vigilanza continua sulla cosa: nel caso di specie la presenza del titolare all'interno del locale non era idonea a garantire una vigilanza continuativa sulla porta, sicché è stata ritenuta sussistente l'aggravante. Ricorso rigettato e condanna confermata; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Il reato di molestia o disturbo alle persone può realizzarsi anche per una singola azione se ispirata da biasimevole motivo o avente carattere di petulanza; può altresì configurarsi come reato abituale quando la reiterazione delle condotte crea il disturbo.

  • art. 635 cod. pen., comma 2, n.1 (danneggiamento aggravato)

    L'aggravante per cose esposte alla pubblica fede richiede una valutazione funzionale: rileva la concreta impossibilità del titolare di esercitare una vigilanza continua sulla cosa. La presenza del titolare al momento dell'azione non esclude automaticamente l'aggravante se, di fatto, il bene rimane esposto alla vigilanza altrui.

  • art. 612 cod. pen., comma 2

    Norma richiamata tra le imputazioni; nella motivazione la Corte ha confermato l'insieme delle condotte offensive e minacciose come parte del quadro criminoso complessivo oggetto di condanna.

  • Giurisprudenza di Cassazione (massime citate)

    La Corte richiama precedenti secondo cui la reiterazione di condotte moleste può integrare il reato abituale (Sez.1 n.11514/2010; Sez.1 n.19631/2018) e precedenti sul tema dell'esposizione alla pubblica fede che privilegiano un'analisi sulla possibilità concreta di vigilanza del titolare (Sez.2 n.26857/2017; Sez.1 n.8215/2018; Sez.2 n.42023/2019; Sez.2 n.15604/2021).

Massime di principio

  • La reiterazione di condotte offensive, anche se distribuite nel tempo, può integrare il reato di molestia/disturbo (art.660 c.p.) qualora assumano complessivamente carattere petulante, insistente e idoneo a interferire nella sfera altrui.
  • In Cassazione sono inammissibili motivi che siano meramente assertivi o confutativi della valutazione probatoria di merito; occorre censurare vizi di diritto ben delineati.
  • Per l'aggravante del danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede la valutazione è 'funzionale': conta la concreta possibilità, per il titolare, di esercitare vigilanza continua sul bene; la mera presenza del titolare al momento del fatto non esclude automaticamente l'aggravante.
  • Nel valutare reati abituali o continuativi il giudice prende in considerazione l'insieme delle condotte (frequenza, modalità, intensità) e non solo singoli episodi isolati.
  • Chi impugna una sentenza per l'insussistenza di circostanze aggravanti deve dimostrare in concreto la capacità di vigilanza del titolare sulla cosa al momento dell'offesa, non può limitarsi a censure generiche.

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