Cassazione Penale, Sentenza n. 34640/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare sostitutiva, impugnava il decreto del 18/04/2025 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva parzialmente autorizzato l'allontanamento per esigenze di vita ma aveva negato la prosecuzione dell'attività lavorativa. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: (1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per avere il Magistrato deciso sull'opposizione de plano senza fissare udienza (violazione procedurale ex art. 666 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e omessa valutazione delle deduzioni e della documentazione probatoria relative all'attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo, assorbente motivo: ha annullato il decreto impugnato e rinviato il fascicolo al Magistrato di sorveglianza di Roma affinché decida nuovamente sull'opposizione rispettando l'obbligo di fissare udienza e di svolgere il giudizio nel contraddittorio tra le parti (art. 666 c.p.p.). La Corte ha inoltre ordinato che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
«quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689»
Stabilisce il ruolo del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza nell'esecuzione delle pene sostitutive: la sentenza deve essere trasmessa e il magistrato deve provvedere senza ritardo secondo le norme di esecuzione.
art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689
«quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il Magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena»
Indica le modalità e i termini (45 giorni) entro cui il magistrato di sorveglianza deve adottare l'ordinanza di esecuzione della pena sostitutiva e garantisce la notifica al difensore.
art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato dall'art. 62 come regola procedurale da seguire nell'esecuzione delle pene sostitutive; evoca la procedura semplificata cui si applicano le disposizioni sull'adozione di provvedimenti 'de plano' in materia di esecuzione.
art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede che, in determinate materie, il giudice dell'esecuzione provveda senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e stabilisce la possibilità di proporre opposizione contro l'ordinanza stessa davanti allo stesso giudice.
Regola il procedimento di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione: impone la fissazione dell'udienza e lo svolgimento del giudizio in contraddittorio, garantendo il diritto di difesa.
art. 623 comma 1 lett. b) e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
Indicano che, ove sia accertata una causa di nullità procedurale (ex art. 179 c.p.p.), la Corte di cassazione può annullare con rinvio il provvedimento impugnato; sono richiamate per motivare l'annullamento con rinvio.
Individua le cause di nullità degli atti processuali; nel caso concreto la mancata instaurazione del contraddittorio è stata considerata una causa di nullità.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e altri dati identificativi nelle decisioni diffuse pubblicamente.
Massime di principio
- Se un Magistrato di sorveglianza adotta un provvedimento 'de plano' in materia di esecuzione di pene sostitutive, l'interessato può proporre opposizione davanti allo stesso magistrato: quest'ultimo è obbligato a fissare udienza e a decidere nel contraddittorio (art. 666 c.p.p.).
- La mancata fissazione dell'udienza e la decisione senza contraddittorio costituiscono violazione del diritto di difesa e possono determinare la nullità del provvedimento con conseguente annullamento e rinvio della decisione da parte della Corte di cassazione.
- In opposizione, il ricorrente deve documentare adeguatamente le proprie deduzioni (es. esigenze lavorative) e richiedere espressamente l'instaurazione del contraddittorio; il magistrato, in sede di nuovo giudizio, dovrà motivare specificamente l'eventuale diniego.
- La procedura di esecuzione delle pene sostitutive è articolata e soggetta a termini (es. 45 giorni dall'art. 62 l. 689/1981): il rispetto delle forme procedurali è essenziale per garantire la regolarità del provvedimento.
- In caso di divulgazione della decisione, è obbligatorio omettere dati identificativi sensibili ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
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