Cassazione Penale, Sentenza n. 35325/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione delle sentenze di merito (artt. 629 e 630, comma 1, lett. c), c.p.p.) proposta dai ricorrenti, basata su due presunte "prove nuove": 1) la sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 27/6/2019, C-348/18, che avrebbe inciso sul criterio di riassegnazione delle quote latte e sulla legittimità del prelievo supplementare; 2) l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Roma del 5/6/2019 in altro procedimento contro ignoti, dalla quale emergerebbe l'inattendibilità dei dati di produzione alla base del calcolo delle quote. I ricorrenti sostenevano che tali elementi dimostrerebbero l'erroneità del parametro usato per quantificare l'eccedenza e, quindi, la mancata sussistenza dell'ingiusto profitto e del danno all'erario che fondano la loro responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il rigetto della richiesta di revisione da parte della Corte d'appello di Milano. Motivazioni essenziali: la "prova nuova" deve essere effettivamente nuova e capace, in termini di ragionevole sicurezza, di rendere insufficiente il compendio probatorio originario a sostenere la condanna; nel caso concreto: (i) la pronuncia C-348/18 della Corte di Giustizia UE e le successive decisioni amministrative sono rilevanti soltanto per ipotesi in cui le somme prelevate siano state effettivamente riscosse e debbano essere ricalcolate/riedistribuite; non possono invece incidere dove, come nel caso in esame, il sistema criminale aveva impedito il versamento di tali somme allo Stato; (ii) l'ordinanza del G.I.P. di Roma non costituiva "prova nuova" rispetto a elementi già radicalmente considerati e più volte evocati nei giudizi di merito: la criticità del regime delle quote e la mancata vigilanza degli organi di controllo erano fatti già noti e discussi; inoltre, il provvedimento evidenziava che la falsità dei dati aveva danneggiato chi aveva versato quanto dovuto, mentre non comprendeva i soggetti che, come gli imputati, avevano messo in piedi un sistema artificioso per eludere i versamenti. La Corte ha altresì ribadito che il decreto di archiviazione, di per sé, non è prova nuova. Pertanto non risultano soddisfatti né il requisito della novità né l'effetto demolitorio del pregresso complesso probatorio.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza di revisione; inquadramento procedurale dell'azione di revisione promossa dai ricorrenti
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il presupposto per la revisione con riferimento alla "prova nuova"; la Corte richiama il criterio rigoroso per considerare un atto come prova nuova (deve rendere il compendio probatorio originario insufficiente oltre ogni ragionevole dubbio)
Regolamento CE n. 856/1984 (richiamato)
Quadro normativo europeo originario delle "quote latte" e del prelievo supplementare; utilizzato in ricostruzione fattuale del regime delle quote
Reg. CEE 3950/92 (art. 2, par. 1, comma 2) e sentenza C-348/18 della Corte di Giustizia UE
C-348/18, Corte di Giustizia, 27/6/2019
La CJUE ha interpretato i criteri di riassegnazione delle quote inutilizzate (proporzionalità); la Corte di cassazione ha ritenuto che tale principio possa incidere solo nei casi in cui siano state effettivamente riscosse somme e debba essere ricalcolata la ripartizione, non nel caso in cui le somme non siano mai state versate per effetto di un sistema elusivo
Norma di recepimento della disciplina comunitaria (attuativa del Regolamento CE n. 1788/2003) citata nella ricostruzione sul mutamento normativo interno e sugli strumenti usati dagli imputati (es. costituzione di società finanziarie)
Decreto di archiviazione / ordinanza G.I.P. di Roma (5/6/2019)
La Corte ricorda che un decreto di archiviazione non costituisce automaticamente "prova nuova" ai fini della revisione, essendo decisione non irrevocabile e endoprocedimentale; gli accertamenti ivi compiuti non si sono rivelati nuovi rispetto a quanto già emerso nei precedenti gradi
Massime di principio
- Per ottenere la revisione penale ai sensi dell'art. 630 c.p.p. la "prova nuova" deve essere effettivamente nuova e tale da scardinare, in termini di ragionevole sicurezza, il complesso probatorio che aveva portato alla condanna.
- Le pronunce amministrative o europee che incidono su modalità di calcolo o su profili contabili possono determinare revisione solo se il loro effetto incide direttamente e concretamente sugli elementi costitutivi del reato (es. sul quantum effettivamente riscosso dallo Stato o sull'esistenza dell'ingiusto profitto). Se le somme non sono mai state riscosse per effetto di un sistema elusivo, la rettifica dei calcoli amministrativi non elimina automaticamente la responsabilità penale di chi ha commesso frodi.
- Un decreto di archiviazione o un'ordinanza in altro procedimento non assumono di per sé natura di prova nuova: occorre che contengano elementi oggettivi e non già prevedibili o deducibili dal materiale processuale originario.
- La revisione non è uno strumento per riesaminare criticamente fatti e valutazioni già possibili nel giudizio di merito: non è ammessa una semplice diversa lettura o una nuova disamina degli stessi elementi.
- Quando si impugna una condanna fondata su un sistema artificioso creato per eludere obblighi amministrativi, occorre dimostrare che la nuova prova incida direttamente sui profili che costituiscono il nesso di causalità tra condotta e danno all'erario/ingiusto profitto; altrimenti la prova non è idonea a giustificare la revisione.
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