Sentenza del 15/12/2024 n. 32629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dalle importazioni effettuate nel 2012 da CBA INTL Srl. Dopo verifiche sui pagamenti di royalties dovute in base al contratto di licenza con Converse Inc., l’Agenzia ritenne che i corrispettivi di licenza dovessero concorrere al valore doganale della merce e rideterminò la base imponibile dei diritti di confine, notificando l’avviso di rettifica alle società e le sanzioni alla sola importatrice. Le società contestarono, tra l’altro, il rispetto del termine triennale per il recupero, l’inclusione delle royalties nel valore doganale, la determinazione delle royalties, le sanzioni e le spese. Dopo la cassazione parziale del 2019, la Corte tributaria di II grado del Veneto aveva riconosciuto soltanto l’illegittima duplicazione dell’IVA e l’errata contabilizzazione degli interessi di mora. Le società proposero sette motivi di ricorso per cassazione; l’Agenzia presentò ricorso incidentale per dedotta inosservanza del principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
La decisione
Prima della decisione, le parti hanno sottoscritto congiuntamente un’istanza di rinuncia al ricorso e chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese processuali. Non ha esaminato nel merito i sette motivi delle società né il ricorso incidentale dell’Agenzia; resta dunque ferma, senza una nuova pronuncia sui motivi, la decisione impugnata nei limiti in cui non sia stata modificata dalle statuizioni precedenti.
Norme richiamate
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese processuali.
La rinuncia al ricorso, presentata congiuntamente dalle parti e accompagnata dalla richiesta di cessazione della materia del contendere, determina l’estinzione del giudizio; le spese sono compensate.
Massime di principio
- Quando le parti rinunciano congiuntamente al ricorso e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza pronunciarsi sui motivi di merito ancora pendenti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando è espressamente richiesta congiuntamente dalle parti, come avvenuto in questo caso.
- La dichiarazione di estinzione non equivale a una decisione di merito favorevole a una delle parti: non stabilisce se le contestazioni sostanziali o processuali fossero fondate.
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