Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25486/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da una dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, rigettata dalla Corte di appello. La ricusazione si fondava sul fatto che il magistrato, già invitato ad astenersi, aveva partecipato come giudice relatore al collegio che, in un diverso procedimento cautelare, si era pronunciato sull'appello proposto da un coimputato del ricusante in relazione anche al reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge, erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione, sostenendo che quel precedente intervento nel procedimento cautelare avrebbe già comportato una valutazione di fatti poi confluiti nel procedimento a suo carico, con riflessi sul piano probatorio e conseguente incompatibilita del giudice, senza rilievo per la diversita storica dei fatti o per la mancata partecipazione del coimputato nel procedimento attuale. La Corte di appello ha pero osservato che i fatti dei due procedimenti erano radicalmente diversi, sia per il profilo temporale sia per i soggetti coinvolti, e che la mera connessione investigativa, il travaso di atti e il richiamo al medesimo titolo di reato non integravano una causa di ricusazione. Il ricorso per cassazione non si confrontava con tali argomentazioni e si limitava a riprodurre le stesse deduzioni gia respinte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificita, perche meramente reiterativo delle doglianze gia esaminate e privo di confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha valorizzato il fatto che la Corte territoriale aveva escluso qualsiasi sovrapposizione tra i due procedimenti, evidenziando la diversita radicale dei fatti, la cesura temporale e la diversita dei coimputati. Ha inoltre ritenuto corretta l'affermazione secondo cui le ipotesi di incompatibilita e ricusazione sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica, sicche la fattispecie prospettata non rientrava tra quelle previste, neppure alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2025 richiamata dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    E' richiamato come titolo del reato associativo oggetto dei due procedimenti; la Corte evidenzia che, pur a fronte del medesimo nomen iuris, i fatti concreti e i soggetti coinvolti erano diversi.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificita; la mera riproposizione delle deduzioni gia svolte senza critica puntuale della motivazione impugnata comporta inammissibilita.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilita segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilita.

  • art. 34, comma 2, c.p.p.

    Viene richiamato il quadro dell'incompatibilita del giudice, osservando che le nuove ipotesi individuate dalla giurisprudenza costituzionale e quelle previste dalla norma sono tassative e non estensibili analogicamente nel caso esaminato.

  • Corte cost. n. 212 del 2025

    E' richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che tale pronuncia non muta l'assetto normativo e giurisprudenziale rilevante per la fattispecie concreta, che resta fuori dalle ipotesi di incompatibilita tipizzate.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    E' richiamata per la disciplina della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato nel testo come norma applicata; non incluso.

Massime di principio

  • Le cause di incompatibilita e di ricusazione del giudice hanno natura tassativa e non possono essere estese in via analogica a situazioni non previste espressamente dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale.
  • La mera connessione investigativa tra procedimenti, il travaso di atti da un fascicolo all'altro e il richiamo al medesimo titolo di reato non sono di per se idonei a compromettere l'imparzialita del giudice, se i fatti storici esaminati sono diversi e non vi e sovrapposizione sostanziale.
  • Nel ricorso per cassazione e necessario un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato; la riproposizione assertiva delle stesse censure gia respinte non soddisfa il requisito di specificita di cui all'art. 581 c.p.p. e determina l'inammissibilita.
  • La valutazione di incompatibilita del giudice va compiuta in concreto, verificando identita o diversita dei fatti, del tempo di commissione e dei soggetti coinvolti; la sola identita formale del capo di imputazione non basta a fondare la ricusazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.