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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03542/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale su istanza di un creditore. La corte d'appello aveva confermato il fallimento ritenendo provati sia il superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità sia lo stato di insolvenza, valorizzando le scritture contabili, le dichiarazioni fiscali, la richiesta di rateizzazione verso l'Erario, le procedure esecutive pendenti e il mancato soddisfacimento del creditore istante. Il debitore ha proposto due ricorsi per cassazione di identico contenuto, poi riuniti, deducendo quattro motivi: 1) nullità della sentenza e vizio di motivazione per omessa valutazione di documenti che avrebbero escluso il superamento delle soglie e contestato la rilevanza di alcuni debiti fiscali ed esecutivi; 2) nullità e violazione di legge per mancata considerazione di altri documenti che dimostrerebbero l'adempimento regolare delle obbligazioni e l'esistenza di risorse attive; 3) nullità per errata valutazione della documentazione relativa alla qualità di erede e alla pretesa rinuncia all'eredità; 4) nullità per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'attività fosse una ditta individuale sorta ex novo nel 2002, invece che prosecuzione di impresa familiare del padre.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché identici e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, senza rispettare l'onere di specificità e tassatività dei motivi di ricorso. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima decisione

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone che il ricorso per cassazione contenga motivi specifici, chiari e immediatamente riconducibili a una delle censure tipizzate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso per cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere ricondotti con precisione alle ipotesi tassative previste

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'inammissibilità quando il ricorso si pone in contrasto con principi già consolidati

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato se il giudice attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la censura è ammissibile solo se il giudice applica un criterio legale di valutazione diverso da quello dovuto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità della sentenza, ma la doglianza non può tradursi in critica alla valutazione delle prove

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato quale parametro della motivazione, ma non consente il riesame del merito in cassazione

  • art. 111, comma 7, Cost.

    impone la motivazione dei provvedimenti, ma non apre al controllo di merito sulle prove

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    la documentazione ivi prevista non ha valore di prova legale

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    la verifica del superamento della soglia di non fallibilità va compiuta sul dato complessivo dei ricavi e dei debiti scaduti

  • art. 5 l. fall.

    richiamato dal ricorrente sulla condizione di insolvenza; la Corte ribadisce che l'insolvenza si valuta in fatto e non può essere rimessa a una diversa lettura probatoria in cassazione

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato quale precedente ordinanza in materia di accettazione tacita dell'eredità, valorizzato dai giudici di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere articolato in motivi specifici, chiari e autonomi, immediatamente riconducibili a una delle censure tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; la mescolanza di violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali in un'unica doglianza rende il motivo inammissibile.
  • Non è consentito usare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la sola valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito: la violazione sussiste solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte o ha applicato un criterio legale di valutazione diverso da quello dovuto.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, neppure sotto l'etichetta di violazione di legge o nullità della sentenza.
  • La documentazione fiscale e contabile prevista dalla legge fallimentare non ha valore di prova legale e resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito nella verifica dei presupposti di fallibilità e insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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