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Ordinanza

Ordinanza n. 2478/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, favorevole alla ricorrente. La controversia riguarda il diniego di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania. L’amministrazione ha sostenuto che la mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante la possibilità per l’interessata di esercitare in Romania la professione di insegnante di sostegno non fosse di per sé ostativa al riconoscimento. Il Consiglio di Stato ha richiamato la distinzione, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, tra “attestato di competenza” e “titolo di formazione”, rilevando tuttavia che il diniego non era fondato soltanto sull’assenza della certificazione formale, poiché l’amministrazione aveva anche comparato il percorso formativo svolto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. La Sezione ha ritenuto rilevante, ai fini della valutazione cautelare, che il provvedimento amministrativo impugnato non si fosse limitato a rilevare l’assenza dell’attestazione dell’autorità rumena, ma avesse svolto una comparazione del percorso formativo seguito dall’interessata. L’ordinanza non definisce il merito dell’appello, che è stato fissato per l’udienza del 1° dicembre 2026. Le spese processuali sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione dell’appellata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello e costituisce la base processuale per la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • direttiva 2005/36/CE

    Rileva per la distinzione tra “attestato di competenza” e “titolo di formazione” nell’ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare dell’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando emergano profili di plausibile fondatezza dell’impugnazione in relazione alla legittimità del provvedimento amministrativo originariamente impugnato.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la mancanza di una specifica attestazione formale dell’autorità dello Stato d’origine non è necessariamente, da sola, ostativa al riconoscimento; occorre considerare la natura del documento richiesto e la distinzione tra attestato di competenza e titolo di formazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
  • È legittimo che l’amministrazione, nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo estero, non si limiti alla verifica documentale formale, ma proceda anche alla comparazione concreta del percorso formativo svolto.
  • La sospensione cautelare della sentenza di primo grado non definisce il merito dell’appello, che deve essere trattato all’udienza successivamente fissata.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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