Ordinanza n. 2530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 678/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Calabria, Sez. I, n. 678/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni assegnanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha proposto domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né le censure rivolte agli atti amministrativi presupposti; nella fase cautelare l'appellante non ha comunque allegato e provato un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto, con valutazione propria della fase cautelare, che le esigenze dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la definizione del ricorso nel merito, già fissata per l'udienza pubblica del 26 novembre 2026. Ha inoltre rilevato che non risultava allegato e provato il danno grave e irreparabile richiesto per l'accoglimento della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la proposizione dell'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza; la misura è stata negata per l'assenza del necessario periculum in mora.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone l'allegazione e la prova di un danno grave e irreparabile; la mera prospettazione di esigenze cautelari non è sufficiente.
- La domanda cautelare può essere respinta quando le esigenze dell'appellante risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito già fissato, anche indipendentemente da una compiuta valutazione prima facie delle censure di legittimità.
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