Cassazione Penale, Sentenza n. 14354/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Berni ha impugnato la conferma della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla distrazione di euro 35.000 mediante bonifico societario a favore della società da lui amministrata, censurando: 1) violazione di norme fallimentari e di rito, illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe fondato la condanna su dichiarazioni "inutilizzabili" di coimputati e su una motivazione "innovativa" non emersa in primo grado; il ricorrente sosteneva inoltre di aver effettivamente prestato le consulenze fatturate e di non essere a conoscenza dello stato di dissesto della fallita; 2) illogicità della motivazione in ordine alla congruità della provvisionale, lamentando che la Corte di appello abbia considerato floride le sue condizioni reddituali senza che ciò escludesse la sua estraneità al reato per l'entità contenuta della distrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondati i rilievi: le dichiarazioni raccolte dal curatore fallimentare e trasfuse nella relativa relazione sono utilizzabili e risultano richiamate nella motivazione di primo grado; inoltre la valutazione della Corte d'appello, che ha ritenuto simulato il contratto di consulenza per la mancanza di documentazione e per l'incongruenza temporale rispetto alla cessazione dell'attività, è fondata; ai fini del concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario che il concorrente conosca specificamente lo stato di insolvenza della società, basta la consapevolezza che la propria condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità perché la quantificazione della provvisionale in sede penale è decisione discrezionale non impugnabile con ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare)
art. 216, comma 1; art. 223, comma 1
Le norme fallimentari sono richiamate in relazione ai reati di bancarotta; la Cassazione conferma che la valutazione degli elementi di fatto ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale è compatibile con le risultanze ricavate anche dalla relazione del curatore
art. 468; art. 511; art. 514; art. 512; art. 63, comma 2
L'art. 512 è stato invocato quale base per l'acquisizione in istruttoria di dichiarazioni; la Corte afferma che le dichiarazioni riportate nella relazione del curatore non sono assoggettate all'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2 (che riguarda le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria)
disp. att. cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che l'attività del curatore non rientra nella disciplina delle attività ispettive e di vigilanza contemplate da tale norma, e dunque le sue relazioni possono contenere elementi utilizzabili in sede penale
giurisprudenza di legittimità (principi citati)
Sez. 5, n. 4710/2019 (Falcioni); Sez. 5, n. 38731/2017 (Bolzoni); Sez. 5, n. 12414/2016 (Morosi); Sez. 5, n. 12338/2017 (Castelletto); Sez. 5, n. 17828/2023 (Caserta)
Costante orientamento secondo cui il dolo del concorrente extraneus nella bancarotta per distrazione è la consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale; le dichiarazioni raccolte dal curatore e inserite nella sua relazione non godono della regola di inutilizzabilità prevista per dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
giurisprudenza su impugnabilità della provvisionale
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 (Tuccio)
La liquidazione della provvisionale in sede penale è atto discrezionale e non è rimediabile tramite ricorso per cassazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte dal curatore fallimentare e inserite nella sua relazione sono normalmente utilizzabili nel processo penale e non sono assoggettate all'inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
- Nel reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessario che il concorrente fosse a conoscenza dello stato di dissesto della società; è sufficiente la consapevolezza che la propria condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori
- Il giudice d'appello può riformulare la ricostruzione dei fatti e fondare la conferma della condanna su elementi e argomentazioni diverse rispetto al primo grado, purché coerenti e supportate dalle risultanze processuali
- La mancanza di documentazione che attesti l'effettiva prestazione di servizi fatturati e l'incongruenza temporale rispetto all'attività dell'impresa sono elementi tipici per ritenere simulato un contratto e giustificare la qualificazione della prestazione come ingiustificata distrazione
- Le questioni attinenti alla quantificazione della provvisionale concessa in sede penale sono di natura discrezionale e, salvo profili di nullità o violazione di legge particolarmente evidenti, non sono rimediabili con ricorso per cassazione
- Quando si inventaria la strategia difensiva in appello, è rilevante verificare quali questioni siano state effettivamente devolute al giudice d'appello: contestare elementi nuovi richiede che essi siano stati dedotti e discussi nei termini processuali
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