Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto decaduta la potestà impositiva in relazione a una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario. La cartella era stata notificata il 12 ottobre 2011 e riguardava somme connesse a una procedura di condono ex l. n. 289/2002. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 e 9-bis l. n. 289/2002, sostenendo che il ruolo straordinario non fosse soggetto alla decadenza ritenuta dalla CTR e che, comunque, la pretesa per almeno una delle annualità risultava tempestivamente coltivata per effetto del contenzioso sul diniego di condono. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha chiarito che, pur essendo il ruolo straordinario in sé caratterizzato dalla possibilità di iscrizione per l'intero importo in presenza di pericolo per la riscossione, ciò non esonera l'amministrazione dall'onere di dimostrare la perdurante potestà impositiva entro i termini decadenziali previsti per il tributo. Applicando tali criteri, la Corte ha ritenuto non maturata la decadenza per l'annualità 2001, perché la pretesa era stata oggetto di diniego di condono e di successivo giudizio definito favorevolmente all'erario; invece, per l'annualità 2002 le difese dell'erario sono rimaste non dimostrate, sicché sul punto la valutazione della CTR non è stata superata. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Sicilia-Catania per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
il ruolo straordinario può essere emesso in presenza di pericolo per la riscossione; tuttavia ciò non esclude che l'amministrazione debba dimostrare la persistente potestà impositiva esercitata nei termini decadenziali del tributo.
richiamato per descrivere la particolare funzione del ruolo straordinario, che consente l'iscrizione per l'intero importo anche quando il giudizio è ancora pendente.
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del condono e ai relativi presupposti di riscossione.
art. 37, comma 44, l. n. 248/2006
"La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002".
la notifica delle cartelle conseguenti a ruoli collegati al condono è soggetta a un termine decadenziale fissato al 31 dicembre 2008.
Massime di principio
- Il ruolo straordinario consente l'iscrizione a ruolo dell'intero importo in presenza di pericolo per la riscossione, ma non elimina il controllo sulla tempestività dell'esercizio della pretesa fiscale entro i termini decadenziali previsti per il singolo tributo o per la specifica disciplina agevolativa.
- Quando il contribuente eccepisce la decadenza in relazione a una cartella emessa su ruolo straordinario, l'amministrazione non può limitarsi ad affermare l'assenza di un termine decadenziale per la forma del ruolo, ma deve provare la validità e la persistenza del potere impositivo nel termine previsto dalla legge.
- In materia di condono fiscale, la disciplina speciale può prevedere un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo; la verifica della decadenza va compiuta in concreto con riferimento alle singole annualità e agli eventuali giudizi già instaurati sul diniego di condono.
- Se per una determinata annualità la pretesa è stata oggetto di diniego di condono tempestivamente contestato e il relativo contenzioso è stato definito, la decadenza non può essere affermata automaticamente senza considerare gli effetti di tali vicende processuali.
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