Cassazione Penale, Sentenza n. 23535/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/11/2022 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto del GIP del 06/04/2022 di sequestro preventivo del saldo attivo di una Postepay e della quota di 1/2 di un immobile a Pomezia. L'indagato era contestato, quale legale rappresentante della "East Europe food", per omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativo all'anno d'imposta 2016 (fatto datato 28/12/2017). Nel ricorso in Cassazione si deducevano: 1) violazione delle norme procedurali e decadenze per ritardata trasmissione degli atti da parte del PM (art. 309 c.p.p. e art. 324 c.p.p.); 2) mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni per la decisione del riesame; 3) violazione del principio "bis in idem" cautelare e vizio di motivazione in relazione alla precedente annullamento del primo decreto di sequestro; 4) incompetenza territoriale (sostegno che la competenza spettasse a Verona in base al luogo di accertamento fiscale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi relativi ai termini di trasmissione/decisione, confermando l'orientamento consolidato secondo cui il termine per la trasmissione previsto dall'art. 309 c.p.p. non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura nel procedimento di riesame; ha inoltre ritenuto che il Tribunale del riesame avesse deciso nei termini ed effettuato il deposito del dispositivo. Sull'argomento del "bis in idem" cautelare, la Corte ha precisato che l'annullamento del primo decreto era avvenuto per carenza motivazionale e non per valutazioni di merito, per cui il GIP poteva legittimamente rimettere il sequestro con adeguata motivazione. Quanto all'incompetenza territoriale, la Corte ha confermato il principio secondo cui per i reati tributari si deve ricercare il "luogo dell'accertamento" (sede dell'Ufficio o dell'Autorità che ha effettuato la valutazione effettiva degli elementi) e, allo stato, gli accertamenti concreti erano stati svolti a Roma; la richiesta di competenza di Verona è stata ritenuta infondata e non sufficientemente specifica. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto sussistere il fumus del reato in relazione all'omissione indicata nella dichiarazione 2016 dell'azienda rappresentata dall'indagato
Disciplina il riesame dei provvedimenti di sequestro; la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui le previsioni sui termini di cui all'art. 309 c.p.p. non comportano automaticamente perdita di efficacia della misura se la trasmissione è tardiva nel procedimento di riesame
Prevede termini per la trasmissione degli atti e per la decisione; la Corte ha distinto il termine per la decisione (comma 10) dall'ipotesi sanzionatoria della trasmissione prevista al comma 5, ritenendo che, nella prassi giurisprudenziale consolidata, la tardiva trasmissione non produca automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento impugnato nel riesame
Stabilisce il criterio del luogo dell'accertamento per la competenza territoriale nei reati tributari; la Corte ha ribadito che il luogo dell'accertamento è la sede dell'Ufficio che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi probatori
Criterio generale per la determinazione del luogo di consumazione del reato; la Corte ha osservato che per i reati tributari il luogo di consumazione è spesso incerto e perciò si applica il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento ex art. 18 d.lgs. 74/2000
art. 111 Cost.
Tutela il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non fosse stato violato nel procedimento in esame
Consente la condanna per le spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Disposizione procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato; richiamata in testa al procedimento ma senza impatto determinante sulla decisione di inammissibilità
Massime di principio
- Nei procedimenti di riesame di sequestri preventivi la tardiva trasmissione degli atti da parte del PM non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura: la giurisprudenza consolidata non applica rigidamente la sanzione della decadenza di cui all'art. 309 c.p.p. al riesame
- Il termine per la decisione del riesame (art. 309, comma 10 c.p.p.) va distinto dall'ipotesi sanzionatoria concernente la trasmissione: occorre verificare concretamente il rispetto dei termini e il deposito del dispositivo
- L'annullamento di un provvedimento cautelare per carenza di motivazione non impedisce la rinnovazione della misura se l'autorità che la dispone fornisce successivamente una motivazione adeguata; l'effetto preclusivo si ha solo in presenza di giudicato cautelare
- Per i reati tributari la competenza territoriale si determina, di regola, con riferimento al "luogo dell'accertamento" (sede dell'Ufficio o dell'Autorità che effettua la valutazione effettiva degli elementi), non con il domicilio fiscale dell'imprenditore
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati come violazioni di legge: i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto, se non tradotti in specifica violazione normativa, possono essere dichiarati inammissibili
- Per contestare l'incompetenza territoriale occorre una specificità fattuale e probatoria: eccezioni generiche o non specificate sul punto sono inammissibili
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