Cassazione Penale, Ordinanza n. 00740/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 29 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata, dal 15 gennaio 2019 in poi, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. La decisione di merito aveva ritenuto fallito l'esperimento riabilitativo a partire dalla prima di due violazioni accertate, consistite nell'allontanamento dal Comune di Napoli e nella frequentazione di persone pregiudicate. Con un unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente ha dedotto erroneità e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il tribunale si sarebbe limitato a recepire la segnalazione delle violazioni formali senza valutare le giustificazioni addotte e la concreta incidenza dei comportamenti sulle finalità di risocializzazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito della doglianza sulla motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, contro l'ordinanza che valuta l'esito della misura alternativa sia esperibile opposizione davanti allo stesso tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., con le forme di cui all'art. 666 c.p.p. Pertanto il ricorso per cassazione, pur erroneamente proposto, non doveva essere dichiarato inammissibile ma andava riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione sull'opposizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
indicato come parametro del motivo di ricorso, per denunciare erroneità e manifesta illogicità della motivazione.
individuato come rimedio corretto contro l'ordinanza che valuta l'esito dell'affidamento in prova; prevede l'opposizione davanti allo stesso tribunale di sorveglianza.
richiamato quale disposizione che rinvia all'art. 667, comma 4, c.p.p. nel procedimento di sorveglianza.
richiamato per le garanzie del contraddittorio camerale applicabili alla decisione sull'opposizione.
utilizzato per riqualificare l'impugnazione nel rimedio corretto, in applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni.
Massime di principio
- In materia di affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che valuti l'esito della misura va impugnata con opposizione davanti allo stesso tribunale, non con ricorso immediato per cassazione.
- Se l'interessato propone erroneamente ricorso per cassazione avverso un provvedimento per il quale la legge prevede opposizione, l'impugnazione deve essere riqualificata nel rimedio corretto in applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, purché sia riconoscibile la volontà di contestare il provvedimento.
- La riqualificazione dell'impugnazione consente di evitare una declaratoria di inammissibilità quando il gravame sia stato proposto davanti al giudice incompetente, dovendo gli atti essere trasmessi al giudice funzionalmente competente per l'opposizione.
- Nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza sull'esito della misura alternativa devono essere osservate le garanzie del contraddittorio camerale previste per il procedimento di sorveglianza.
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