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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 2764 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Produzione di documenti in appello - Violazione del termine di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992 - Documenti già prodotti nel primo grado di giudizio ancorché irritualmente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della produzione documentale in appello nel processo tributario. L’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, ma, in collegamento con l’art. 32 dello stesso decreto, la produzione deve normalmente avvenire entro venti giorni liberi prima dell’udienza di comparizione. La questione era se la tardiva produzione in appello dovesse essere dichiarata inammissibile anche quando i documenti erano già presenti nel fascicolo del giudizio di primo grado, pur essendo stati depositati allora irritualmente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’inosservanza del termine di venti giorni può ritenersi sanata quando i documenti risultino già prodotti nel giudizio di primo grado. Nel processo tributario, infatti, i fascicoli di parte restano definitivamente acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza e non possono essere ritirati dalle parti. Di conseguenza, la documentazione già presente nel fascicolo di primo grado si considera automaticamente acquisita e ritualmente disponibile anche nel giudizio d’appello.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992

    La produzione documentale deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza di comparizione.

    Il termine disciplina il deposito tempestivo dei documenti nel processo tributario. Tuttavia, la sua inosservanza in appello non determina necessariamente l’inammissibilità quando il documento era già stato acquisito al fascicolo del primo grado.

  • Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

    La produzione di documenti in appello è consentita.

    La norma consente il deposito documentale nel giudizio d’appello, nel rispetto delle relative regole temporali. La documentazione già presente nel fascicolo di primo grado, però, deve considerarsi già acquisita al processo e non richiede una nuova produzione rituale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un documento già depositato nel primo grado rimane normalmente acquisito al fascicolo processuale sino al passaggio in giudicato della sentenza.
  • La produzione in appello di un documento già presente nel fascicolo di primo grado non costituisce, in sostanza, una nuova produzione soggetta autonomamente al termine di venti giorni, anche se il deposito originario era stato irrituale.
  • La tardività o irregolarità del deposito in primo grado non comporta automaticamente l’inutilizzabilità del documento in appello, se il documento è comunque entrato nel fascicolo d’ufficio ed è rimasto disponibile per il giudice.
  • Per evitare contestazioni, è comunque opportuno indicare espressamente in appello che il documento era già stato prodotto in primo grado e specificare dove si trova nel fascicolo processuale.
  • La regola riguarda l’acquisizione processuale del documento e non elimina eventuali contestazioni diverse, come la sua irrilevanza, falsità, contestabilità o inutilizzabilità per specifiche ragioni di legge.

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