Sentenza del 11/03/2020 n. 6794 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per il recupero di un credito IVA di Euro 28.000,00 relativo all'anno 2004: l'Ufficio aveva ritenuto illegittima la detrazione perché il credito derivava da una fattura emessa in acconto non pagata anteriormente o contestualmente alla sua emissione, con la conseguente qualificazione della detrazione come indebita. I giudici di merito (CTP e CTR) hanno rigettato il ricorso ritenendo che, non essendo la fattura stata saldata nel 2004, mancasse il presupposto per la rivalsa dell'IVA e quindi il credito era indetraibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, cassando la sentenza della CTR della Campania e rinviando la causa alla stessa CTR in diversa composizione. La Corte ha chiarito che, secondo la normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale, la detrazione può sorgere alla data di esigibilità dell'imposta (anche quando la fattura è emessa prima del pagamento) e che il vero thema decidendum era se l'Agenzia avesse provato che si trattava di una sovrafatturazione (operazione inesistente). Poiché la CTR non ha svolto l'indagine richiesta e non ha verificato la prova a carico dell'Amministrazione, la sentenza è stata cassata e il giudizio è stato rinviato per un nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
art. 19 (diritto alla detrazione: il diritto sorge dal momento in cui l'imposta diventa esigibile)
Il diritto alla detrazione sorge quando l'IVA diventa esigibile; l'iscrizione in detrazione è correlata all'emissione della fattura (momento di esigibilità) e non è subordinata al pagamento, fatto salvo il diritto di rettifica se la prestazione non è avvenuta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
Comma 3: in generale le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; comma 4: se la fattura è emessa anteriormente o indipendentemente dal pagamento, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data di emissione. Questo autorizza la detrazione anche se il pagamento avviene successivamente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
obbligo di emissione della fattura "al momento di effettuazione dell'operazione"
Stabilisce il momento di emissione della fattura in relazione al momento di effettuazione dell'operazione, collegandosi alle regole dell'art. 6 per determinare la data di efficacia ai fini IVA.
Direttiva 77/388/CEE e Direttiva 2006/112/CE
art. 17 par.1; art. 17 par.2 lett. a) trasfusi negli artt. 167, 168 e 178 della Dir. 2006/112/CE
Principio di neutralità dell'IVA e condizioni per il diritto alla detrazione: il diritto spetta al soggetto passivo che ha ricevuto beni o servizi da altro soggetto passivo e li ha impiegati per operazioni imponibili; la detrazione è subordinata all'effettiva esistenza dell'operazione imponibile.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA sorge al momento di esigibilità dell'imposta; se la fattura è emessa indipendentemente dal pagamento, la detrazione può essere operata alla data di emissione anche se il pagamento avviene successivamente.
- Il pagamento della fattura non è, di per sé, condizione necessaria per la legittimità della detrazione; è invece rilevante l'effettiva esistenza e la corretta fatturazione dell'operazione sottostante.
- Se l'Amministrazione fiscale contesta la sussistenza dell'operazione (ipotesi di sovrafatturazione/operazione inesistente), l'onere della prova grava sull'Ufficio: deve dimostrare che la prestazione non è stata resa.
- Il giudice di merito è tenuto ad accertare, con adeguata istruttoria, la realtà della prestazione e la prova prodotta dalle parti; la mancata valutazione di questa questione fondamentale comporta cassazione e rinvio.
- Prassi cautelativa per il contribuente: conservare contratti, documentazione di esecuzione dei lavori, prove di pagamento (anche se successive), e, in caso di mancata esecuzione della prestazione, emettere nota di variazione per rettificare la detrazione.
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