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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31665/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto l'appello di Mauro Massei contro il verbale di accertamento per eccesso di velocità rilevata con apparecchiatura fissa (autovelox) ai sensi dell'art. 142 c. 8 CDS. Il punto controverso riguardava l'applicazione della "regola del chilometro" prevista dall'art. 25 L. 120/2010: se la distanza minima di 1 km tra il segnale di limite di velocità e la postazione fissa di controllo debba essere misurata rispetto al primo segnale che introduce il limite o, in presenza di un cartello ripetitivo posto a distanza inferiore al chilometro ma senza intersezioni, rispetto a tale ripetizione. Fatti rilevanti: segnale al km 321 (limite 70 km/h), postazione fissa al km 319+900, segnale ripetitivo al km 320+450; il Tribunale aveva ritenuto la regola violata in relazione al secondo cartello ripetitivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Ancona per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico, precisando che la "regola del chilometro" si applica solo quando: (i) il controllo è effettuato con dispositivi di rilevamento a distanza fissi (non con accertamento manuale) e (ii) lungo il tratto tra il segnale e la postazione non ci siano intersezioni che impongano la ripetizione del segnale. Se il cartello più vicino è mera ripetizione del primo segnale e non sussistono intersezioni, la sua presenza entro il chilometro è irrilevante ai fini della validità dell'accertamento; viceversa, se vi sono intersezioni, la distanza minima deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'ultima intersezione. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni preliminari sulla procura speciale e sull'assenza della delibera di giunta, ribadendo che nel nuovo ordinamento la rappresentanza processuale del Comune spetta al sindaco e che la delibera di giunta, se prodotta, è atto consultabile negli uffici comunali. La causa è rinviata per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 25, legge n. 120/2010

    "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [...] sono definite [...] le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità"

    Stabilisce l'obbligo della distanza minima di 1 km tra segnale di limite e dispositivi fissi di rilevamento usati per controlli a distanza, applicabile fuori dai centri abitati e ai soli controlli mediante dispositivi remoti fissi.

  • Decreto MIT n. 282/2017 (capo 7, punti 7.5 e 7.6)

    "se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'intersezione"; "la distanza minima di un chilometro non si applica ... rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente ... in cui non vi sono intersezioni"

    Precisa che la misura del chilometro va fatta dal segnale rilevante dopo l'ultima intersezione che richiede ripetizione; se la ripetizione è mera ripetizione in assenza di intersezioni, il vincolo non opera rispetto a quel cartello.

  • art. 142 Codice della Strada (d.lgs. 285/1992)

    Riferimento al potere di imponimento dei limiti di velocità per le categorie di strada; la regola del chilometro si applica agli accertamenti relativi ai limiti imposti ai sensi di questo articolo quando rilevati con dispositivi remoti fissi.

  • art. 104 del regolamento

    Indica le ipotesi in cui, per presenza di intersezioni, è obbligatoria la ripetizione della segnaletica del limite di velocità; da ciò deriva la regola pratica di misurare la distanza dal cartello ripetuto dopo l'intersezione.

  • Giurisprudenza di legittimità sulla rappresentanza degli enti locali (es. Cass. n. 33013/2023, n. 24252/2020)

    Conferma che, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del Comune spetta al sindaco che può conferire procura alle liti senza necessità di delibera di giunta con valenza esterna; il resistente deve provare l'eventuale carenza di autorizzazione statutaria ove prevista.

Massime di principio

  • La "regola del chilometro" si applica solo ai dispositivi di rilevamento della velocità fissi, utilizzati per controlli a distanza, e non agli accertamenti manuali svolti dagli operatori di polizia.
  • La distanza minima di 1 km va misurata dal segnale di limite dopo l'ultima intersezione che impone la ripetizione della segnaletica; se non vi sono intersezioni, i cartelli ripetitivi collocati sullo stesso tratto non interrompono il computo e sono irrilevanti se costituiscono mera ripetizione.
  • In casi analoghi, per contestare la validità dell'accertamento è essenziale provare l'esistenza di intersezioni o la posizione effettiva dei segnali: la documentazione planimetrica e le misurazioni dei chilometri sono elementi decisivi.
  • Se il ricorso è fondato su errore di applicazione della regola del chilometro, la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame del merito alla luce dei criteri indicati.
  • Sotto il profilo processuale, la procura speciale a impugnare deve essere coeva o anteriore alla notificazione dell'atto; tuttavia, la delibera di giunta comunale non deve necessariamente essere prodotta dall'ente, essendo la rappresentanza istituzionalmente riconosciuta al sindaco salvo diversa previsione statutaria che il resistente deve provare.

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