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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 6/03/2023 relativa al capo n. 66) con cui si contestava a Palaia il concorso nel reato previsto dall'art. 374-bis cod. pen., per aver istigato, tramite due esponenti della 'ndrangheta, un sacerdote (don Giovanni Madafferi) a rilasciare una falsa attestazione in favore di un detenuto parente, al fine di ottenere l'affidamento in prova. Il Procuratore ha dedotto vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame erroneamente escluso la sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che dalle indagini emergerebbe la falsità della dichiarazione (intermediazione dei boss Delfino Rocco e figlio Salvatore, pagamento di 300 euro al sacerdote, e natura di reato di pericolo della fattispecie).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il ricorrente chiedesse una rivalutazione complessiva delle emergenze probatorie anziché censurare la motivazione del provvedimento impugnato con argomentazioni giuridicamente significative. Il Tribunale del riesame aveva motivato l'annullamento sulla base della carenza di gravità indiziaria: mancata acquisizione della dichiarazione, impossibilità di individuare il procedimento cui la presunta attestazione era destinata, assenza di elementi concreti sulla falsità o di comodo della attestazione stessa. Tale motivazione è stata giudicata non illogica e congrua; pertanto il ricorso del PM è stato respinto e l'ordinanza del riesame confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 374-bis cod. pen.

    La Corte richiama che si tratta di una fattispecie di pericolo, ma in sede cautelare resta imprescindibile l'accertata materialità del fatto: è necessario, ai fini della gravità indiziaria, dimostrare l'effettiva esistenza della attestazione e la sua falsità; la sola natura di reato di pericolo non supplisce all'assenza di una solida piattaforma indiziaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla delibazione cautelare

    Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020 (Castagnella); Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (Tiana); Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007 (Terranova); Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002 (Borragine); Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino); Sez.1, n.1951 del 01/04/2010

    In sede cautelare il controllo di legittimità è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; non è consentita una riedizione del giudizio di merito o una rivalutazione globale delle prove: si verifica l'adeguatezza, congruenza e la non illogicità evidente della motivazione in relazione alla gravità indiziaria.

Massime di principio

  • In materia cautelare la Corte valuta la correttezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame, non procede a una nuova valutazione del materiale probatorio: il ricorso che richiede un 'riallestimento' degli elementi probatori è, di norma, inammissibile.
  • Per reati che possono essere qualificati come di pericolo (es. art. 374-bis), la qualificazione della natura del reato non esonera dall'onere di dimostrare concretamente l'esistenza materiale dell'atto (es. la dichiarazione) e la sua falsità: senza questi elementi la gravità indiziaria non è acquisita.
  • La presenza di intermediari o il pagamento (es. somme corrisposte al presunto attestatore) possono essere indizi a carico, ma da soli non sopperiscono alla mancanza di prove sull'effettiva produzione della dichiarazione e sul suo contenuto falso; è necessaria una piattaforma indiziaria grave, precisa e concordante.
  • Il pubblico ministero, in sede di impugnazione cautelare, deve censurare specifici profili di illogicità o violazione di legge nella motivazione del provvedimento, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione degli elementi raccolti.

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