Ordinanza n. 998/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado e provvedimento comunale relativo all’apertura di un cancello incidente sull’accesso a un parcheggio pubblico a pagamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Sardegna chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per omessa notifica alla società controinteressata, indicata nel provvedimento impugnato quale affidataria in house del parcheggio pubblico a pagamento interessato dall’apertura del cancello. L’appellante ha inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla chiusura del cancello n. 2 e dalle difficoltà di utilizzo dell’area prossima a via dei Minatori, asseritamente aggravate da eventi meteorologici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che la sentenza appellata apparisse congruamente motivata quanto all’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla società controinteressata, espressamente menzionata nel provvedimento impugnato. Ai fini cautelari, ha inoltre rilevato che l’accesso alla proprietà privata dell’impresa restava possibile attraverso un altro varco, sicché la chiusura del cancello n. 2 non determinava l’interclusione del fondo. Le difficoltà derivanti dagli eventi meteorologici sono state ritenute, allo stato, temporanee. Non è stato quindi ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito sull’appello. L’appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, in favore del Comune di Olbia.
Norme richiamate
La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza appellata richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione sull’appello.
- Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla chiusura di un accesso quando il fondo resta comunque raggiungibile attraverso un diverso varco.
- Le difficoltà di utilizzo di un’area determinate da eventi meteorologici di carattere temporaneo non integrano, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
- Nel giudizio amministrativo, la mancata notifica del ricorso a un soggetto qualificabile come controinteressato, espressamente individuato nel provvedimento impugnato e titolare di una posizione potenzialmente lesiva dell’accoglimento, può determinare l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
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