Ordinanza n. 2448/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. QH/15132/2026 del 05/03/2026 di “Delocalizzazione delle soste a rotazione attualmente insistenti presso la Via Alberto Ferrero e ricollocazione nella diversa area di Piazza Mancini - area parcheggio tra l'area verde e l'area parcheggio Atac, stalli nn. 3, 4, 5, e 8. Come da Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II rep CB/482/2026 del 02/03/2026” laddove determina la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse della categoria della rotazione B; -della Determinazione Dirigenziale rep. CB/482/2026 del 02/03/2026; -della nota prot. CB/32717 del 17/03/2025 e della nota prot. CB/33363 del 18/03/205, menzionate ma non allegate; -della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199/2021, solo ora opposta; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 18/2024; -della nota prot.CB/32717 del 17/03/2025; - della comunicazione prot. CB/55622 del 06/05/2025; - della nota prot. n. CB/69132/2025; -della nota prot. CB/92875 del 23/07/2025; -della nota prot. CB/92900 del 23/07/2025; -della nota prot. CB/22804/2025; -delle cdd. “nota prot. n. CB/151838 del 20/11/2025 (nonché prot. n. CB/164211 del 05/12/2025, prot. n. CB/164437 del 05/12/2025 e prot. n. CB/165537 del 10/12/2025)”; -della nota prot. CB/165604/2025 del 10/12/2025; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 36 del 29/12/2025; -della Deliberazione della Giunta del Municipio n. 2 del 21/01/2026; -della Determinazione Dirigenziale rep. n. VB/119/20026, prot. n. VB/8538 del 03/02/2026; -della nota prot. VB/15872 del 26/02/2026; -della Determinazione Dirigenziale rep. n. VB/119/20026, prot. n. VB/8538 del 03/02/2026; -di ogni altro atto, parere, nota sconosciuti ai ricorrenti ed a questi ostativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali concernenti la delocalizzazione temporanea di posteggi a rotazione da Via Alberto Ferrero a Piazza Mancini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale che disponeva la delocalizzazione dei posteggi a rotazione di interesse della categoria della rotazione B, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi gli atti deliberativi municipali e capitolini e la documentazione del procedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia riguarda la partecipazione procedimentale, la motivazione delle ragioni della delocalizzazione e la valutazione dell'adeguatezza della nuova sede.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, valorizzando il coinvolgimento della parte ricorrente nella fase procedimentale e rilevando che il provvedimento impugnato espone adeguatamente e senza illogicità le ragioni della delocalizzazione e l'adeguatezza della nuova sede. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno prospettato non è irreparabile, anche considerando che la delocalizzazione in Piazza Mancini è temporanea e opera fino al 31 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la compresenza di un sufficiente fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile; l'assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda.
- In sede cautelare, la partecipazione dell'interessato al procedimento costituisce elemento rilevante nella valutazione prima facie della legittimità dell'atto e può escludere, allo stato degli atti, la fondatezza delle censure relative al contraddittorio procedimentale.
- La motivazione di un provvedimento di delocalizzazione è sufficiente, in sede cautelare, quando espone le ragioni della scelta e consente di verificare, senza manifesta illogicità, l'adeguatezza della sede alternativa individuata.
- La temporaneità della misura amministrativa, quando delimitata a un periodo determinato, è elemento idoneo a escludere la natura irreparabile del danno prospettato, salva la dimostrazione di pregiudizi non integralmente reversibili.
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