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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34718/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 18 marzo 2026, aveva applicato all’imputato, su concorde richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di nove mesi di reclusione per i reati contestati ai capi a) e b), unificati dal vincolo della continuazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione quanto all’accertamento del fatto, ritenuta incongrua e incoerente; vizio di motivazione sull’incidenza sanzionatoria attribuita al reato satellite; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tali doglianze non riguardavano alcuno dei limitati profili per i quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso contro una sentenza di patteggiamento: espressione della volontà dell’imputato, difformità tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, tutti relativi a vizi di motivazione su punti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., fossero motivi non consentiti. Ha precisato che l’illegalità della pena rilevante ai fini dell’impugnazione ricorre quando la pena, per specie o quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie, oppure quando la commisurazione si fonda su parametri edittali dichiarati incostituzionali; nessuna di tali ipotesi era dedotta. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione.

    La sentenza applicativa della pena su richiesta resta ricorribile per cassazione, ma la possibilità di impugnazione è delimitata dalla specifica disciplina prevista per questo rito.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Contro la sentenza di patteggiamento sono ammissibili esclusivamente i motivi riferiti ai profili tassativamente indicati dalla norma; non sono consentite doglianze di motivazione su altri punti della decisione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, Rv 273323 - 01) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. .

    L’inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano secondo il procedimento previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    In altre parole, la disposizione che regolamenta - in chiave restrittiva - le ipotesi di ricorribilità per cassazione delle sentenze applicative di pena è rappresentata unicamente dall'articolo 448 comma 2bis - come è evidente dall'uso del termine «solo», apposto prima della indicazione dei motivi proponibili - il che determina la impossibilità di ritenere ammissibili ricorsi proposti per motivi relativi a punti della decisione diversi da quelli ivi elencati.

    Per il patteggiamento opera la disciplina speciale e tassativa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita la ricorribilità rispetto alle categorie generali dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione.

    La garanzia costituzionale del ricorso per cassazione permane, ma, per le sentenze di patteggiamento, i motivi proponibili sono specificamente tipizzati dalla legge.

  • art. 133 c.p.

    Non si verte nè in tema di «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè in tema di vizio della espressione della volontà dell'imputato, nè in tema di «illegalità» della pena, dovendosi intendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli: a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali.

    La Corte richiama il criterio secondo cui la pena è illegale se non rientra, per specie o quantità, nella cornice prevista per il reato, oppure se è commisurata sulla base di parametri edittali dichiarati incostituzionali; le contestazioni sulla motivazione della commisurazione, di per sé, non rientrano in tale nozione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso soltanto per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla volontà dell’imputato, difformità tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è ammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che deduca vizi di motivazione relativi all’accertamento del fatto, alla determinazione della pena per un reato satellite o al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, quando tali doglianze non siano riconducibili a uno dei motivi tassativamente consentiti.
  • Ai fini dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la pena è illegale quando la specie o la quantità non corrisponde a quella astrattamente prevista per il reato, oppure quando la commisurazione si basa su parametri edittali dichiarati incostituzionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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