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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19816/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Todosiev ha chiesto la sostituzione in sede esecutiva delle pene detentive a suo carico con pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art.95 e art.20-bis c.p.), presentando istanza il 21/11/2024. La difesa deduce tre censure: 1) violazione di legge per la definizione del procedimento con decreto senza instaurare il contraddittorio, sostenendo inoltre che il termine di 30 giorni previsto dall'art.95 non sarebbe perentorio; 2) erronea applicazione dell'art.95 in quanto il computo del termine dovrebbe decorrere dalla revoca delle sospensioni condizionali (provvedimento del 28/10/2024) e non dalla data di irrevocabilità delle sentenze, sicché l'istanza sarebbe tempestiva; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art.95 d.lgs. n.150/2022 sotto i profili degli artt.3, 24 e 27 Cost., per la preclusione all'accesso alle pene sostitutive nei confronti di condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. ma rese eseguibili dopo la revoca della sospensione condizionale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'inammissibilità dell'istanza disposta dal giudice dell'esecuzione con decreto inaudita altera parte: l'art.95 d.lgs. n.150/2022 si applica soltanto ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022), comprensivi dei processi pendenti in Cassazione; nel caso di specie le due sentenze richiamate erano divenute irrevocabili rispettivamente il 19/02/2020 e il 01/07/2022, cioè prima del 30/12/2022, pertanto la disciplina transitoria non è applicabile. La Corte ha inoltre ritenuto perentorio il termine di 30 giorni previsto dall'art.95 per proporre l'istanza e ha escluso che la successiva revoca della sospensione condizionale (28/10/2024) possa far decorrere il termine ex novo o mutare la data di irrevocabilità della sentenza. Infine la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata: la disciplina transitoria non viola gli artt.3, 24 e 27 Cost., atteso che la retroattività della lex mitior non è assoluta e il legislatore può ragionevolmente limitare l'applicazione di disposizioni migliorative per tutelare la certezza del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina transitoria applicabile solo ai procedimenti pendenti al 30/12/2022 (compresi quelli avanti alla Corte di cassazione); prevede l'istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; il termine di 30 giorni è da ritenersi perentorio.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Introduce le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (con limiti di pena diversi e maggior favore rispetto alla previgente disciplina); la sua efficacia decorre dall'entrata in vigore del d.lgs.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Regola il procedimento bifasico per l'applicazione delle pene sostitutive in sede di cognizione (avviso in udienza, possibile istruttoria, integrazione del dispositivo); assunto a modello interpretativo per la natura cognitiva dell'istanza ex art.95.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Definisce i termini perentori; la Corte osserva che, oltre ai termini espressamente indicati come a pena di decadenza, sono perentori anche quelli il cui decorso comporta la perdita di un diritto/facoltà (quali i 30 giorni dell'art.95).

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di decidere con decreto inaudita altera parte quando vi è manifesta insussistenza delle condizioni di legge; il giudice ha usato tale potere per dichiarare l'inammissibilità.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Stabilisce che il giudice che pronuncia sentenza può sostituire la pena principale con una pena sostitutiva se ne ricorrono i presupposti; richiamata dall'art.95 per definire la disciplina applicabile in sede esecutiva.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    Richiamata come parte dell'ordinamento delle pene sostitutive utile per l'integrazione del dispositivo di cognizione nell'ambito dell'istanza ex art.95.

  • art. 99-bis d.lgs. n.150/2022

    data di efficacia 30/12/2022

    Fissa la decorrenza operativa delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive; fondamentale per determinare la sfera temporale di applicazione della disciplina transitoria.

  • Costituzione, artt. 3, 24 e 27

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze costituzionali: il principio di retroattività della norma penale più favorevole (lex mitior) non impedisce che il legislatore, per ragioni di tutela della certezza del giudicato, circoscriva l'ambito di applicazione delle novità normative che non incidono sulla descrizione del reato o della pena.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria di cui all'art.95 d.lgs. n.150/2022 è applicabile solo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. (30/12/2022), inclusi quelli avanti alla Corte di cassazione; se la sentenza è divenuta irrevocabile prima di quella data, l'art.95 non opera.
  • Il termine di 30 giorni per presentare l'istanza al giudice dell'esecuzione è perentorio: la mancata proposizione nel termine comporta la perdita della possibilità prevista dalla disciplina transitoria.
  • La successiva revoca della sospensione condizionale non modifica la data di irrevocabilità della sentenza: l'eseguibilità della pena sopravvenuta non fa decorrere daccapo il termine previsto dall'art.95.
  • Se il procedimento era effettivamente pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs., il condannato può chiedere le pene sostitutive entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; in tale ipotesi è cruciale il calcolo temporale e la tempestività dell'istanza.
  • Le censure di incostituzionalità dell'art.95 sono difficilmente fondate quando la disposizione tutela la certezza del giudicato e non incide direttamente sulla determinazione del reato o sulla misura della pena; la lex mitior non garantisce automaticamente applicazione di misure procedurali o organizzative di disciplina penale oltre i limiti temporali fissati dal legislatore.
  • In situazioni analoghe è opportuno agire tempestivamente: verificare immediatamente lo stato di irrevocabilità della sentenza alla data di entrata in vigore della riforma e, se applicabile, presentare l'istanza entro i termini prescritti al giudice competente; laddove sussistano dubbi interpretativi, considerare rimedi cautelativi o impugnazioni nei termini processuali disponibili.

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